Il prospetto dell’ACE dei modelli REDDITI 2025, pur con una struttura che ricalca in massima parte quella delle annualità precedenti, vedrà invece una compilazione significativamente diversa da parte delle società interessate. Per la maggior parte di esse, infatti, l’utilizzo del prospetto risulta limitato alla gestione delle eccedenze ancora disponibili.
In estrema sintesi, l’agevolazione è stata abrogata dall’art. 5 del DLgs. 216/2023 con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (il 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il prospetto va compilato da parte delle società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare al fine di evidenziare: gli utilizzi operati nel 2024 dell’eventuale credito residuo derivante dalla c.d. “super ACE” di cui all’art. 19 del DL 73/2021 (a questo scopo è dedicato il rigo RS112A); gli utilizzi operati nel 2024 delle eccedenze ACE (a questo scopo è dedicato il rigo RS113, colonne 10 e seguenti).
Nell’abrogare l’agevolazione, infatti, il legislatore ha mantenuto fermo il diritto di riporto al 2024 e agli esercizi successivi delle eccedenze, le quali possono essere utilizzate senza limitazioni di carattere temporale.
Il diritto al riporto delle eccedenze ACE è precluso se, congiuntamente, le partecipazioni di maggioranza del soggetto che ne ha la disponibilità vengono trasferite a terzi e viene modificata l’attività esercitata nei periodi d’imposta in cui le eccedenze sono state realizzate (la modifica assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento delle partecipazioni, ovvero nei due successivi o anteriori).