18 marzo 2024 – Per i forfettari abrogazione del concordato preventivo biennale

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, una delle novità più rilevanti è l’abrogazione dell’istituto, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre n. 190/2014. Rimangono salve le adesioni esercitate per il periodo d’imposta 2024. Come precisato dalla relazione illustrativa, l’abrogazione è stata prevista considerato l’irrisorio numero di contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024.
Ulteriore novità, del decreto correttivo, riguarda la modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale, al fine di distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali. In particolare, il termine di adesione all’istituto viene posticipato al 30 settembre ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I nuovi termini sostituiscono, rispettivamente, quelli del 31 luglio e dell’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, precedentemente introdotti dal D.Lgs. n. 108/2024.
Prevista anche una nuova causa di esclusione dal CPB per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni o a STS o a una società tra avvocati. In tali casi, l’accesso al concordato è consentito solo se anche le associazioni professionali e le società tra professionisti o tra avvocati cui il lavoratore autonomo partecipa, abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. La stessa causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società menzionate nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, aderiscono, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.
Infine, il decreto interviene sulla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale prevista, rispettivamente, dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024, precisando che per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda. Pertanto, ad esempio, non è rilevante il conferimento di denaro da parte dei soci.