18 marzo 2024 – Stop alla sospensione degli ammortamenti per i bilanci 2024

I bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024 non potranno più beneficiare della possibilità della sospensione degli ammortamenti.
La previsione contenuta nel comma 7-bis dell’articolo 60 del D.L. 104/2022, che lo consentiva, sorta in riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, per effetto di una serie di proroghe, è stata concessa sino agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023.
Tale previsione, introdotta dal Legislatore per mitigare gli effetti negativi della diffusione della pandemia da Covid-19 sui conti delle imprese, è stata concessa per quattro esercizi (dal 2020 al 2023).
Le imprese che in passato ne hanno fruito, nei bilanci in chiusura di prossima approvazione si troveranno a confrontarsi con le conseguenze della sospensione degli ammortamenti.
Per effetto dell’esercizio della facoltà in parola l’originario piano di ammortamento potrebbe essere stato modificato.
Detto piano, secondo le indicazioni dell’OIC 16, è definito in base alla vita utile del cespite. Si tratta, quindi, della ripartizione del costo sostenuto lungo un arco temporale individuato ex ante che mal si concilia con una modifica prevista per legge.
L’organo amministrativo, dunque, avrà verificato se la vita utile del cespite il cui ammortamento sia stato sospeso poteva essere allungata in modo da mantenere costanti le quote, o meno. Se così non fosse le quote sospese vanno ad incrementare pro quota quelle residue previste dall’originario piano di ammortamento non modificabile, con eventuale maggiore impatto sul conto economico 2024. In alcuni casi, infatti, la modifica del piano non appare possibile. Si pensi, ad esempio, all’esistenza di vincoli contrattuali o giuridici.
Le imprese che si sono avvalse della facoltà di sospendere gli ammortamenti, in adempimento del relativo obbligo previsto dalla normativa di riferimento, hanno destinato ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente agli ammortamenti non effettuata in applicazione dell’opzione per la relativa sospensione. Qualora gli utili dell’esercizio fossero stati di importo inferiore a quello degli ammortamenti sospesi, la riserva poteva essere integrata utilizzando riserve di utili, ovvero altre riserve patrimoniali disponibili; altrimenti, in mancanza, la riserva deve essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Potrebbe, quindi, essere coinvolto anche l’eventuale utile dell’esercizio 2024.
Tale riserva va evidenziata in nota integrativa, quindi potrebbe trovare collocazione anche nei bilanci in esame. Essa non può essere distribuita, né usata per altri scopi (ad esempio per un aumento gratuito del capitale sociale).
La liberazione della riserva avviene: in proporzione alla rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese; quindi, in caso di estensione della vita utile del bene, al termine del periodo di ammortamento originario. In caso invece di impossibilità di estensione della vita utile, gradualmente negli esercizi successivi alla sospensione; in occasione della vendita (o eliminazione) dell’immobilizzazione.