L’articolo 16 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del Regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, ha incrementato i limiti previsti per la redazione dei bilanci abbreviati e in forma micro, rispettivamente riportati negli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c.
La norma richiamata è relativa all’attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni, nonché modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Il comma 1 dell’articolo 2435-bis c.c. modificato dispone quanto segue:
Le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (prima 4.400.000 euro); 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (prima 8.800.000 euro); 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (non modificato).
Permangono l’esonero dalla predisposizione del rendiconto finanziario e le semplificazioni in tema di nota integrativa, nonché la possibilità di non predisporre la relazione sulla gestione nel caso in cui le imprese che possono predisporre il bilancio in forma abbreviata forniscano, nella nota integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 c.c.
Il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 2435-ter c.c., relativo ai bilanci delle microimprese, risulta essere il seguente: sono considerate microimprese le società di cui all’articolo 2435-bis che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (prima 175.000 euro); 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (prima 350.000 euro); 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (non modificato).
Le microimprese continuano ad essere esonerate dalla redazione: del rendiconto finanziario; della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
In relazione al bilancio consolidato, il nuovo testo dell’articolo 27 del D. Lgs. 127/91 dispone che non sono soggette all’obbligo della sua redazione le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata e per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 25.000.000 euro (prima 20.000.000 euro) nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 50.000.000 euro (prima 40.000.000 euro) nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (non modificato).
Le modifiche descritte determinano un incremento del numero di imprese che possono facoltativamente predisporre il bilancio abbreviato o in forma micro, nonché di quelle esonerate dall’obbligo di consolidamento.
L’articolo 17 del D. Lgs. 125/2024 dispone l’applicazione delle disposizioni commentate a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.
È opportuno precisare che il decreto delegato non indica con precisione quale sia il biennio da monitorare per l’applicazione dei nuovi limiti. L’obiettivo del Legislatore comunitario è quello di consentire alle imprese di beneficiare il prima possibile dei nuovi parametri dimensionali. Da ciò si deduce che la verifica andrà condotta sul biennio 2023-2024, con conseguente applicazione già a partire dai bilanci 2024.