18 febbraio 2025 – Dichiarazione IVA anticipata compilando il quadro VP

I soggetti passivi che sono tenuti, entro il 28 febbraio 2025, a comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2024 possono alternativamente: anticipare, entro tale data, la presentazione della dichiarazione IVA, riferita al 2024, comprensiva del quadro VP; presentare la comunicazione LIPE con i dati del quarto trimestre 2024 e inviare in seguito il modello IVA. In questo secondo caso, rimane fermo il termine del 30 aprile 2025 entro il quale presentare, in via ordinaria, la dichiarazione IVA riferita al 2024.
Il contenuto del quadro VP del modello è analogo all’omonimo quadro della comunicazione delle liquidazioni (LIPE), salvo alcuni dettagli.
In particolare, è assente il rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”), riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), poiché il rigo non deve essere compilato per il quarto trimestre dell’anno.
Anche laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, rimane poi possibile eventualmente correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.
La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente: correggendo i dati nel quadro VP, se il nuovo invio della dichiarazione IVA avviene entro il 28 febbraio; compilando il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se l’invio della dichiarazione IVA “Correttiva nei termini” avviene tra il 1° marzo e il 30 aprile.
Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà se l’invio dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.