11 febbraio 2025 – Reverse charge: indetraibilità IVA in difetto di inerenza dell’acquisto

Tra i chiarimenti forniti nell’ambito di Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione l’ipotesi in cui l’acquisto di beni o servizi effettuato con il meccanismo del reverse charge sia considerato non inerente all’attività esercitata.
L’aspetto oggetto di chiarimento è relativo alla possibilità che la relativa IVA, se portata in detrazione dal cessionario o committente, sia ripresa ad imposizione dall’Ufficio anche al di fuori dei casi, disciplinati sul piano sanzionatorio dagli artt. 6, comma 9-bis.1 e ss., del Dlgs n. 471/1997, in cui l’operazione sia inesistente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sanzione applicabile nell’ipotesi di indebita detrazione dell’IVA, che ricorre nel caso considerato, è quella di cui al comma 6 dell’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997.
La sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997 – essendo irrogata al cessionario o committente per avere illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa – fa espresso riferimento al regime ordinario, in cui, cioè, il debitore IVA è il cedente o prestatore.
Tuttavia, nell’ipotesi di operazione esistente soggetta al regime del reverse charge, ma con IVA indetraibile per difetto del requisito dell’inerenza dell’acquisto, devono essere applicati i medesimi principi che regolano la detraibilità dell’imposta assolta in relazione alle operazioni rientranti nel regime ordinario, di cui agli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
Significativo, al riguardo, è l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 140/2022.
Come osservato nella pronuncia, con il meccanismo del reverse charge, mentre il versamento dell’IVA è dovuto in relazione alla natura dell’operazione, il diritto di detrazione da parte del cessionario o committente è condizionato alla sussistenza, oltre che delle condizioni soggettive, ossia che il cessionario o committente sia un soggetto passivo, anche di quelle oggettive, ossia che i beni o servizi siano utilizzati ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.
La carenza di queste condizioni impedisce il sorgere del diritto di detrazione, con la conseguenza che l’annotazione della fattura integrata o dell’autofattura nel registro degli acquisti determina l’indebita detrazione.
Ne deriva che, nel regime dell’inversione contabile, il versamento dell’IVA operato dal cessionario o committente in luogo del cedente o prestatore costituisce, semplicemente, l’unico versamento dell’imposta.
Il diritto di detrazione, che deriva dall’annotazione nel registro degli acquisti, presuppone, invece, che vi siano le condizioni sostanziali – tra le quali deve essere annoverata anche l’inerenza dell’operazione rispetto all’attività d’impresa, in difetto della quale la detrazione è ripresa ad imposizione, ferma, per contro, l’imposta dovuta.