Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate al fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento usufruendo della riduzione delle sanzioni. A tal fine l’Agenzia ha predisposto ed inviato periodicamente (dal 2015) una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa.
Come disposto dall’art. 1, comma 86, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024): “l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”.
Al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia invia apposita comunicazione agli intestatari catastali degli immobili oggetto degli interventi di efficienza/riqualificazione energetica/miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus” di cui artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 per i quali non risulta essere stata presentatala predetta dichiarazione di variazione catastale ex art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94.
Al contribuente/intestatario catastale sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e fornire eventuali “elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie”.
Il soggetto destinatario della comunicazione in esame può regolarizzare le omissioni provvedendo alla presentazione della dichiarazione di variazione catastale, beneficiando della riduzione delle sanzioni ex art. 31, RDL n. 652/39 mediante il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, “in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.