20 novembre 2024 – Da oggi possibile consultare e gestire gli avvisi bonari nel cassetto fiscale

Da oggi sono disponibili, all’interno del Cassetto fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).
Con il provvedimento n. 419815 pubblicato ieri, emanato in attuazione dell’art. 23 comma 3 del DLgs. 1/2024, l’Amministrazione finanziaria ha infatti stabilito le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, di tali funzionalità.
Si ricorda che il citato art. 23 ha previsto l’implementazione dei dati nel cassetto fiscale, disponendo che nell’area riservata siano disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, incusi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, e che i documenti siano accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.
Nel dettaglio, le comunicazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del DLgs. 82/2005 (app IO).
La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.
Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile: effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto con l’apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato. Il versamento va effettuato, in unica soluzione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che va intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente; richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.
Questi servizi possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.
L’Agenzia attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata: l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa; l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.
Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.
L’Amministrazione finanziaria fornisce anche le indicazioni sul trattamento dei dati personali e precisa che la sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita mediante meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni.