La L. n. 162 del 28 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 novembre 2024, è dedicata alla promozione e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative e, apportando modifiche all’impianto normativo vigente, introduce nuove agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. Oltre all’introduzione del credito di imposta, vengono sbloccate alcune agevolazioni.
Tra le novità principali, che entreranno in vigore dal 22 novembre, assume particolare rilevanza la detassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti da cessioni di partecipazioni detenute da almeno tre anni nel capitale di start up innovative o PMI innovative, purché il capitale sia stato sottoscritto nel periodo intercorrente dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025. La previsione di detassazione di questa tipologia di plusvalenze è stata in realtà introdotta con il DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), la cui efficacia veniva però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’autorizzazione non è mai stata rilasciata e pertanto ha reso la normativa sostanzialmente “lettera morta”.
La L. 162/2024 pone rimedio alla situazione di impasse modificando i commi 1 e 2 dell’art. 14 del DL 73/2021 e rivedendo i requisiti di accesso alla normativa, facendo così rientrare questo tipo di detassazione tra le tipologie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
Nel caso dell’applicazione dell’esenzione legata alle plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati nelle start up innovative, vengono, infatti, esclusi da tale esenzione gli investimenti eseguiti in regime de minimis, e cioè quelli che godono tutt’oggi della detrazione del 50% e che l’art. 29-bis del DL 179/2012 includeva invece tra quelli agevolabili.
Per quanto riguarda, invece, l’esenzione per le plusvalenze derivanti da investimenti nelle PMI innovative, oltre a escludere anche in tal caso quelli eseguiti in regime de minimis sopra richiamati, viene richiesto che la PMI innovativa beneficiaria dell’investimento possieda, al momento della iniziale sottoscrizione da parte dell’investitore, ulteriori condizioni quali: non aver operato in alcun mercato; aver operato in qualsiasi mercato da meno di dieci anni dall’iscrizione al Registro delle imprese o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; avere un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che sia superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi cinque anni.
Il già citato decreto Sostegni-bis prevedeva, inoltre, al comma 3 dell’art. 14, una importante possibilità di detassazione di plusvalenze ordinarie (quindi non derivanti da investimento iniziale in PMI innovative o start up), qualora e nella misura in cui entro un anno dal loro conseguimento ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 tali plusvalenze fossero reinvestite nel capitale di start up innovative e PMI innovative. Anche questa agevolazione veniva subordinata all’autorizzazione, mai rilasciata, della Commissione europea.
La L. 162/2024 interviene anche in tal caso eliminando la necessità dell’autorizzazione comunitaria, richiedendo, più semplicemente, che le PMI beneficiarie del reinvestimento rispettino le condizioni sopra esposte previsti dall’art. 21 del regolamento Ue n. 651/2014 e prevedendo due condizioni ulteriori volte a evitare fenomeni di abuso quali: la previsione che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere già detenute dall’investitore al 25 luglio 2021; l’esclusione dell’agevolazione per le plusvalenze generate da investimenti derivanti da plusvalenze reinvestite.
In conclusione, vengono sbloccati importanti benefici per cui si richiede però inevitabilmente un ulteriore intervento da parte del legislatore, in quanto a causa della mai attivata autorizzazione comunitaria i possibili beneficiari di tale agevolazione hanno già “perso” di fatto circa tre anni di possibile esenzione. Inoltre, il termine ultimo del 31 dicembre 2025 per il reinvestimento risulta essere ormai troppo vicino per poter permettere di programmare – anche fiscalmente – eventuali nuovi investimenti, rischiando di far perdere di fatto buona parte del sostegno possibile alle start up innovative e alle PMI innovative, vero obiettivo della normativa originaria.