6 novembre 2024 – Legge Bilancio 2025: misure in materia di tracciabilità delle spese

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2025, si è avviato alla Camera dei deputati l’iter d’approvazione. Le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Sono previste, inoltre, risorse per il rinnovo dei contratti della Pubblica Amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose ed incentivare la natalità.

Nell’ambito delle disposizioni in materia di lotta all’evasione, contenute al Capo III del disegno di legge, si provvede ad introdurre misure in materia di tracciabilità delle spese.

Anzitutto, si apportano una serie di modifiche al TUIR (D.P.R. n. 917/1986), limitando la deducibilità di alcune tipologie di spese, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Nel dettaglio, le disposizioni introdotte, intervenendo sull’articolo 51, comma 5, del TUIR, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese d’alloggio e di vitto, specificano che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se, le predette spese, sono sostenute con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Un’altra disposizione, aggiungendo il comma 6-ter all’articolo 54 del TUIR, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo, specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati in precedenza, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili.

Il disegno di legge in esame novella anche l’articolo 95 del TUIR, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito. In pratica, si aggiunge al sopra citato articolo il comma 3-bis, il quale specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95, se sostenute con i metodi tracciabili indicati in precedenza.

Anche per quanto riguarda la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza (articolo 108, comma 2, TUIR), le nuove disposizioni specificano che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili.

Le misure introdotte dal Ddl Bilancio 2025 provvedono anche ad estendere le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili sopra descritte ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, al contempo, si stabilisce l’applicazione di dette misure, sia ai fini dell’IRPEF che dell’IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Viene anche novellato il D.P.R. n. 602/1973 (recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 48-bis.

La disposizione in esame prevede l’applicazione del comma 1 (quindi il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione), limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o d’impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento d’importi superiori a 2.500 euro.

Si mantiene inalterata, invece, la necessità di verifica da parte delle Amministrazioni Pubbliche e degli altri soggetti, della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

La disposizione appena sopra descritta, si applica con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o d’impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.