Il Ddl. di bilancio 2025 contiene due novità che riguardano il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
La prima inibisce la fruizione della detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi con titolo edilizio presentato successivamente (ed eventuale delibera assembleare) al 15 ottobre 2024, mentre la seconda consente di spalmare la detrazione in 10 rate in relazione alle spese sostenute nel 2023.
Con riguardo alla prima novità, in particolare, verrebbe stabilito che per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15 ottobre 2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
A seguito della disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio 2025, e che potrà subire modifiche nel corso dell’iter di approvazione, ne dovrebbe conseguire che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle ONLUS, OdV e APS, iscritte negli appositi registri (in generale gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS), il superbonus potrà essere fruito anche in relazione alle spese sostenute nel 2025, nella misura del 65%, soltanto se risulteranno soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dal Ddl. di bilancio 2025 (titolo abilitativo e delibera dell’assemblea condominiale entro il 15 ottobre 2024).
Gli ulteriori requisiti richiesti dal Ddl. non riguarderebbero invece gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al comma 10-bis del predetto art. 119.
La seconda novità, invece, consente di “spalmare” in 10 quote annuali il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.
La disposizione, quanto meno opportuna, consentirebbe anche ai soggetti incapienti di fruire quanto più possibile del superbonus nella dichiarazione dei redditi e potrebbe portare un minimo di sollievo a tutti coloro che per una serie di ragioni non hanno trasmesso la comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo entro il 4 aprile 2024, oppure l’hanno trasmessa nei termini ma per diverse ragioni è stata scartata.
Come già era stato previsto dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 per le spese sostenute nel 2022, quindi, anche per quelle sostenute nel 2023 potrebbe essere possibile scegliere di ripartire la detrazione in 10 rate, anziché in 4.
Anche in questo caso l’opzione di “spalmatura decennale” sarebbe irrevocabile e dovrebbe essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024). Detta dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrebbe essere presentata, in deroga all’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.