30 ottobre 2024 – Il Ddl. di bilancio non è coordinato con le nuove disposizioni approvate

Il Ddl. di bilancio 2025 propone una soluzione in materia di detrazioni IRPEF.
La rubrica del nuovo art. 16-ter del TUIR “riordino delle detrazioni” non esprime il contenuto effettivo della disposizione, che reca invece un taglio di tutte le detrazioni del TUIR e di altre disposizioni normative per i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, vale a dire i contribuenti che ritraggono un beneficio medio maggiore da tale tipo di incentivo.
La soluzione proposta è ispirata dal Rapporto annuale sulle spese fiscali redatto dalla Commissione per le spese fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’importo ammesso a base di calcolo della detrazione non può superare i 14.000 euro in caso di reddito complessivo del contribuente superiore a 75.000 euro, per un importo massimo di spesa detraibile pari a 7.000 euro senza figli a carico (applicando lo specifico coefficiente previsto), e di 8.000 euro nel caso del contribuente con reddito superiore a 100.000 euro, per un importo massimo di spesa pari a 4.000 euro sempre senza figli a carico.
Questa soluzione di taglio lineare mette sullo stesso piano spese che non sembrano avere il medesimo rilievo economico e sociale.
Concorrono infatti a determinare la soglia massima, tanto le spese funebri, quanto le erogazioni liberali ai partiti politici, tanto le spese per le badanti delle persone non autosufficienti, quanto le spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi.
Sorprende poi che il Governo non abbia valorizzato il fatto che alcune detrazioni hanno come effetto indotto la crescita economica in quanto di stimolo agli investimenti.
Questo vale per tutte le spese relative agli interventi “edilizi” che risentono tuttavia dello stigma legato al costo erariale del superbonus, ma anche per le spese sostenute per investimenti in start up innovative e le spese per investimenti nel capitale sociale dell’impresa sociale.
Anzi, nel caso delle start up innovative, la soluzione adottata dal Ddl. di bilancio 2025 sembra frutto di un errore, in quanto non è coordinata con la proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” approvata in via definitiva (A.C. 107-b) e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A tal riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012, viene riconosciuta una detrazione del 30% per le persone fisiche che investono somme di denaro nel capitale sociale di tali soggetti (fino ad un importo massimo dell’investimento di 1 milione di euro l’anno).
In alternativa, l’art. 29-bis del DL 179/2012 prevede una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita, fino ad un investimento massimo annuale di 100.000 euro (quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro), comunque nei limiti del regime “de minimis”.
È proprio con riferimento a quest’ultima detrazione che la citata proposta di legge approvata in via definitiva dispone, per gli investimenti dal 2024, che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione, consentendone quindi l’utilizzo senza limitazione temporali.
Con la nuova disposizione introdotta dal Ddl. di bilancio 2025 la problematica dell’eccedenza si presenterebbe però solo con riferimento ai soggetti con redditi inferiori ai 75.000 euro, dal momento che per gli altri soggetti opererebbe il summenzionato limite di 14.000 o 8.000 euro.
Quindi, un soggetto che investe 100.000 euro in una start up innovativa potrebbe beneficiare per intero dell’agevolazione in termini di detrazione o credito d’imposta per l’eccedenza purché abbia un reddito non superiore a 75.000 euro, mentre con un reddito tra 75.000 e 100.000 euro lo stesso soggetto potrebbe beneficiare di una detrazione IRPEF al massimo di 3.500 euro (senza figli a carico, 7.000 × 50%). Rimane fermo che in quest’ultimo caso non competerebbero altre detrazioni fiscali, essendo raggiunto il limite di spesa agevolabile massimo ammesso per il contribuente.
Si tratta di un effetto del tutto irrazionale, rispetto al quale è lecito attendersi una correzione in sede di esame parlamentare.