23 ottobre 2024 – Codice degli incentivi con disciplina ad hoc per i crediti d’imposta

Lo schema di DLgs. recante il “Codice degli incentivi”, approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione dell’art. 3 commi 1 e 2 lettera b) della L. 27 ottobre 2023 n. 160, è volto ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e recando le disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
Quanto all’ambito applicativo, sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
Viene previsto, dall’art. 20 dello schema di DLgs., stando alla bozza circolata, un regime ad hoc per gli incentivi nella forma di credito d’imposta (e per gli incentivi contributivi) e viene espressamente disposto che le disposizioni del Codice non si applichino agli incentivi fiscali diversi da quelli fruiti nella forma del credito d’imposta nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.
Tanto premesso, per gli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, viene disposto che le modalità di fruizione e le attività di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonché le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell’agevolazione, restino definite dalla disciplina di settore.
Per gli incentivi erogati nella forma del credito d’imposta che non prevedono l’attività istruttoria, ovvero che prevedono lo svolgimento di un’attività di carattere finanziario propedeutica alla sola verifica del rispetto del limite di risorse stanziate, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
In altri termini, per tutti i crediti d’imposta non soggetti ad attività istruttoria sarebbe previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva per l’utilizzo, eliminando, di fatto, l’utilizzo automatico delle agevolazioni.
Ciò analogamente a quanto già previsto, allo stato attuale, per la fruizione del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno (art. 16 del DL 124/2023), del credito transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) o, mediante l’introduzione di una specifica disposizione, per i crediti d’imposta investimenti 4.0 e R&S (art. 6 del DL 39/2024 e DM 24 aprile 2024).
Quanto alla decorrenza, le nuove disposizioni ad hoc previste per i crediti d’imposta si applicheranno “agli incentivi istituiti a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione”.
Il Codice degli incentivi stabilisce inoltre che il soggetto competente comunica al Ministero dell’Economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell’incentivo, i suddetti dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17 comma 12 della L. 31 dicembre 2009 n. 196.
Viene altresì precisato che nel caso in cui i crediti d’imposta senza attività istruttoria costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.