17 ottobre 2024 – Detrazioni con spese sostenute anche con interventi non ancora realizzati

L’approssimarsi del 31 dicembre 2024, in un contesto di incertezza normativa circa la proroga delle detrazioni edilizie che, a legislazione vigente, cessano di applicarsi in corrispondenza di tale data, induce inevitabilmente i contribuenti a interrogarsi sulla opportunità, nel caso, di anticipare il sostenimento delle spese detraibili rispetto alla realizzazione dei lavori.
Il tema si pone, in particolare, per quegli interventi per i quali i contribuenti vorrebbero poter beneficiare: della detrazione ecobonus 50-65-70-75% di cui all’art. 14 commi da 1 a 2-quater del DL 63/2013, spettante sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica; della detrazione sismabonus 50-70-75-80-85% di cui all’art. 16 commi 1-bis e seguenti del DL 63/2013, spettante sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico; della detrazione ecosismabonus 80-85% di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, spettante in modo “congiunto”, in alternativa all’applicazione di agevolazioni separate, sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico; della detrazione bonus casa nella misura “rafforzata” del 50% sino a 96.000 euro di spesa, anziché nella misura “ordinaria” del 36% sino a 48.000 euro di spesa, sulle spese sostenute per interventi edilizi di “generica” manutenzione, restauro e risanamento o ristrutturazione.
Per tutte queste discipline agevolative costituisce principio pacifico, anche nella costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ciò che rileva è il momento del sostenimento della spesa, non la realizzazione dei lavori. Se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, la detrazione spetta anche se i lavori agevolati vengono realizzati successivamente.
Per i soggetti che sostengono le spese detraibili al di fuori dell’esercizio di impresa, il momento di sostenimento della spesa è quello del suo pagamento (mentre per le spese sostenute nell’esercizio di impresa trova applicazione il criterio di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR), il quale deve avvenire mediante il c.d. “bonifico parlante”, di cui all’art. 1 comma 3 del DM 41/98 e all’art. 6 comma 1 lett. e) del DM 159844/2020.
Quanto precede è stato ribadito, tra i numerosi documenti di prassi sul tema, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022 (p. 9: “In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati”), con un chiarimento riferito al bonus casa di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma con evidente valenza per la generalità dei bonus edilizi spettanti nella forma di detrazioni d’imposta (nello stesso senso, tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2023, p. 9).
Pertanto, appare pacifico che un soggetto che “va per cassa”, il quale paghi entro il 31 dicembre 2024 spese per interventi agevolati non ancora realizzati a tale data, possa applicare su dette spese le detrazioni previste secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, fermo restando che rimane necessario che “l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato” successivamente al loro sostenimento.
La questione, d’altro canto, si pone nei medesimi termini di quella sorta a fine 2021, in occasione del passaggio della detrazione bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, dalla misura del 90% a quella del 60%. Anche all’epoca, l’Agenzia non mise minimamente in discussione il fatto che il sostenimento “anticipato”, entro il 31 dicembre 2021, delle spese relative all’intero intervento di rifacimento delle facciate ancora da realizzarsi desse titolo a considerare le spese come detraibili al 90%, ossia secondo la disciplina agevolativa vigente sino al 31 dicembre 2021.
Giova tuttavia ricordare che, nel confermare quanto precede con riguardo alla generalità dei bonus diversi dal superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16, seppur con riferimento al caso della fruizione dei bonus mediante le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e non mediante detrazione in dichiarazione dei redditi, affermò che, poiché “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
Pertanto, fermo restando che l’avvio dei lavori, di cui si anticipa l’intero pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2024, non appare un requisito essenziale per difendere il proprio diritto alla spettanza delle detrazioni secondo la disciplina vigente a tale data, esso costituisce senza dubbio un elemento che dovrebbe sostanzialmente azzerare i residui rischi di contenzioso.