Come anticipato nei giorni scorsi da Sogei, la scheda di sintesi relativa al concordato preventivo biennale (CPB), disponibile all’interno del Cassetto fiscale dei singoli contribuenti, è stata implementata con la disciplina del regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022.
È presente una guida esplicativa generale e una comunicazione particolare, anche in formato excel, che, tramite prospetti di sintesi, quantifica le imposte sostitutive dovute dal contribuente per ciascun periodo oggetto della sanatoria.
La guida esplicativa è suddivisa in sezioni che illustrano: gli effetti dell’adesione al CPB; il prospetto sintetico dell’attività economica esercitata; alcuni elementi informativi sull’adesione al CPB; l’istituto del nuovo “ravvedimento” riservato a chi aderisce al CPB, con il calcolo delle imposte dovute.
Le sezioni dedicate al concordato preventivo biennale non presentano particolari novità; non si può tuttavia far a meno di notare che, nonostante le ripetute rassicurazioni sulle conseguenze di una mancata adesione al CPB, la scheda di sintesi, dopo aver riassunto i benefici legati al nuovo istituto, ribadisce che l’attività di controllo di Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza verrà intensificata “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
I profili di novità si concentrano nella sezione “Ulteriore opportunità per chi accede al concordato”, in cui l’Agenzia delle Entrate propone il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare ai fini dell’accesso al nuovo regime del ravvedimento, che consente di ottenere l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 e all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente ai periodi di imposta compresi tra il 2018 e il 2022.
I calcoli sono stati fatti sulla base delle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore del regime del ravvedimento, ossia il 9 ottobre scorso (art. 2-quater commi 2 e 3 del DL 113/2024).
Le tabelle esplicative, divise per imposte dirette e IRAP, indicano per ogni periodo di imposta: il punteggio ISA del contribuente; il reddito dichiarato; l’incremento della base imponibile (collegato al punteggio ISA); la base imponibile; la relativa aliquota (anch’essa collegata al punteggio ISA); l’importo dell’imposta sostitutiva, che non può essere inferiore a 1.000 euro.
L’Allegato 1 alla Guida esplicativa individua i righi delle dichiarazioni dei redditi 2018-2022 che sono stati presi in considerazione per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo preso a base per l’applicazione dei citati incrementi, suddivisi per tipologia di contribuente.
L’opzione per il regime del ravvedimento si perfeziona versando un’imposta sostitutiva di imposte dirette e IRAP (il termine di riferimento è il 31 marzo 2025). In ogni caso, l’art. 2-quater comma 15 del DL 113/2024 demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (non ancora pubblicato) la definizione di “termini e modalità di comunicazione delle opzioni” per l’applicazione del regime.
La pubblicazione dei prospetti riepilogativi del dovuto a così stretto giro dall’entrata in vigore della misura, nonostante il versamento sia fissato entro la fine di marzo 2025, è stata portata a termine trattandosi di un regime agevolativo strettamente dipendente dal concordato preventivo biennale, la cui adesione dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre con la presentazione del modello REDDITI 2024. La possibilità di sanare le annualità pregresse costituisce ulteriore incentivo all’adesione alle proposte del Fisco.
A tal riguardo, proprio con un comunicato stampa di ieri, Assosoftware ha rimarcato le difficoltà in merito all’adeguamento dei software gestionali in quanto la scadenza del 31 ottobre non permetterebbe di gestire le novità legate al nuovo regime del ravvedimento in modo completamente automatico e integrato. Inoltre – si legge nel comunicato – nonostante l’operato dell’Agenzia, le informazioni, essendo presenti nel Cassetto fiscale del contribuente, non sono acquisibili dall’intermediario fiscale in forma massiva per tutti i suoi assistiti.