16 ottobre 2024 – Entro il 31 ottobre 2024 invio Modello 770 e CU autonomi

Il 31 ottobre, rappresenta la dead-line per i sostituti d’imposta che hanno l’obbligo di comunicare le ritenute operate tramite l’invio dei Modelli 770 e inviare le Cu degli autonomi.
Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
Sul fronte dei soggetti chiamati all’adempimento di seguito un dettagliato elenco: le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione); gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; i Trust; i condomìni; le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice); le società di armamento residenti nel territorio dello Stato; le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; i gruppi europei d’interesse economico (GEIE); le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettario; le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Sul fronte “cosa” ci riferiamo alla comunicazione da effettuare con il modello 770/2024 delle ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico; locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96); somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.
Il 31 ottobre segna inoltre un’altra scadenza, quella relativa all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2024 contenenti esclusivamente i redditi 2023 rimasti esclusi dal 730 perché non dichiarabili tramite quel modello.
Parliamo nel concreto delle CU dei lavoratori autonomi visto che l’invio delle “classiche” CU dei dipendenti hanno tutt’altra scadenza (di solito a marzo).
La ragione della differenza fra i termini di invio risiede semplicemente nel fatto che i dati delle CU dipendenti devono poi confluire nella preparazione dei modelli precompilati, mentre per gli autonomi – che appunto non fanno il 730 – l’adempimento slitta a fine ottobre per la predisposizione del Modello Redditi che da quest’anno scade nella stessa data del 31 ottobre.