14 ottobre 2024 – Versamenti per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni entro fine novembre

Dopo l’ennesima proroga risulta (ad oggi) fissata al 30 novembre la data ultima per procedere con il pagamento della sostitutiva dovuta per l’affrancamento del valore dei titoli partecipativi e dei terreni detenuti a inizio 2024, unitamente alla predisposizione della perizia di stima parimenti necessaria a tal fine.
Il c.d. “Decreto Omnibus” – art. 7, comma 3 del D.L. 113/2024, che è intervenuto sull’art. 1, comma 52 della Legge 213/2023 – ha spostato al 30/11/2024 il termine per procedere con gli adempimenti necessari per perfezionare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 01/01/2024. Con riferimento ai titoli partecipativi si fa notare come gli stessi siano rivalutabili sia qualora essi facciano riferimento a società quotate che non, e, per il caso delle quotate, il riferimento deve andare alle partecipazioni negoziate all’AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione.
La rivalutazione permette in molti casi un notevole risparmio fiscale, dato dalla riduzione (finanche l’azzeramento) di quanto dovuto in caso di cessione dell’asset di riferimento, ma senza che l’assunzione del valore fiscale definito dalla stima di cui si dirà consenta in ogni caso il realizzo di minusvalenze.
I soggetti che possono procedere in tal senso sono: le persone fisiche c.d. “private”; le società semplici; le associazioni professionali; gli enti non commerciali; ossia coloro che non esercitano l’attività d’impresa (o che, comunque, non detengono i titoli in quanto esercenti l’attività stessa).
Com’è sempre avvenuto, l’affrancamento ha luogo pagando un’imposta sostitutiva, in questo caso pari al 16% come accadeva peraltro anche per la precedente “edizione” della rivalutazione dei medesimi beni detenuti al 01/01/2023 (ex art. 1, commi 107-109 della Legge 197/2022).
A livello operativo i soggetti passivi dovranno procedere con i versamenti utilizzando i seguenti codici tributo: 8055 per le partecipazioni non quotate; 8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola; 8057 per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Ad ogni modo, il pagamento della sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione, entro la richiamata scadenza di fine novembre, oppure in forma rateale; in tal caso le somme dovute, in rate di pari importo, vanno versate entro il 30 novembre di ciascun anno del triennio 2024-2026, con maggiorazione degli interessi per il 3% annuo (a decorrere dallo stesso 30/11/2024).
Il versamento dell’imposta sostitutiva fa sì che, in sede di cessione del bene rivalutato, l’importo da assumere in luogo del costo o valore di acquisto debba essere individuato sulla base di una perizia di stima redatta per conto del soggetto che detiene il bene, che va giurata entro lo stesso termine più volte richiamato – perizia la cui spesa può essere eventualmente dedotta dal reddito d’impresa, in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi, mentre se è redatta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione (in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori).
Si fa comunque notare come non sia necessario che la perizia venga predisposta prima che abbia luogo la cessione della partecipazione rideterminata nel costo (e, secondo parte della giurisprudenza, anche del terreno – prima degli adempimenti per la rivalutazione del 27 giugno 2024).