Il domicilio digitale speciale, sul quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per Legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la normativa non prescrive la notificazione, è eletto attraverso la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Le modalità di elezione, conferma e revoca a esso riferite sono state stabilite con il Provvedimento dell’Amministrazione del 7 ottobre 2024 (n. 379575/2024).
Con il documento di prassi, in particolare, viene specificato che la messa a disposizione del servizio per comunicare il domicilio digitale speciale di cui si è titolari sarà resa nota con una Comunicazione di prossima pubblicazione.
Dopo aver effettuato l’accesso e indicato il domicilio digitale di proprio possesso, l’Agenzia invia un messaggio con un codice di validazione al predetto domicilio per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica.
Le variazioni sono comunicate con le medesime modalità, mentre, la revoca è comunicata mediante apposita funzionalità.
I soggetti interessati sono le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese. Quest’ultimi, inoltre, possono utilizzare questa specifica funzionalità per confermare come domicilio digitale speciale la PEC precedentemente comunicata. In assenza di questa conferma l’indirizzo si intende revocato.
L’Agenzia precisa che non è consentita la registrazione di un indirizzo PEC già registrato e associato a un altro utente.
Ogni soggetto interessato può eleggere il domicilio in commento per ricevere, oltre agli atti sopraindicati, anche quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.
Non possono, invece, eleggerlo coloro i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Nei casi di elezione presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni ivi indirizzate.
Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Riscossione a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione lo utilizzerà per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo e per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativamente a esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Amministrazione finanziaria.