Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione delle istanze di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo previste dall’art. 5 comma 7-12 del DL 146/2021.
Accanto alla procedura di riversamento, il legislatore ha previsto (art. 23 del DL 73/2022) la facoltà, per le imprese fruitrici, di ottenere ex post la certificazione del credito (anche nella versione 2015-2019, ex art. 3 del DL 145/2013) con effetti vincolanti nei confronti del Fisco, a condizione che gli utilizzi dei crediti di imposta non siano già stati contestati con PVC o con schemi d’atto.
Le certificazioni in parola devono essere rilasciate, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del DL 73/2022, da soggetti che si attengono, nel processo valutativo, alle Linee Guida emanate con il DM 4 luglio 2024 dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT).
Dall’analisi delle Linee Guida MIMIT emergono interessanti indicazioni che possono risultare molto utili nell’ambito delle (plurime) attività difensive che le imprese stanno portando avanti in queste ultime settimane, in cui l’attività accertativa si è intensificata.
In particolare, rientrano nel novero delle attività agevolabili anche le attività che non siano nuove in senso assoluto, ma nuove per la singola impresa, quando “le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale”, atteso che la specifica funzione del credito di imposta in questione è quella di “incentivare le attività di ricerca e sviluppo in presenza di progetti finalizzati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici nonostante la conoscenza non possa in tali fattispecie intendersi come «nuova» in senso assoluto (perché viene applicata in altro settore o le informazioni non sono disponibili) o il risultato perseguito non venga realizzato”.
Tale interpretazione, definita dalle stesse Linee Guida come “estensiva”, “risulta coerente, continua il MIMIT, con l’espresso riferimento alle attività di innovazione contenuto nella Comunicazione del 2006 secondo la quale – appunto alcune attività di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale (cfr. par. 1.5)”.
Appare importante notare che il richiamo alla Comunicazione Ce del 2006 e alla circostanza che, secondo la fonte comunitaria in questione, alcune attività di innovazione sono parte integrante della ricerca e sviluppo, riecheggia precisamente quanto già affermato dallo stesso Ministero (allora MISE) nella circolare n. 46586/2009, allegata alla circolare n. 5/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
In tale circolare, infatti, il MISE affermava che proprio secondo la Comunicazione 2006/C/323/01, il concetto di innovazione è parte integrante di quello di ricerca e sviluppo, essendo il credito di imposta volto a remunerare “lo sforzo dell’impresa verso lo sviluppo e la creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato”.
Ora è possibile affermare che le Linee Guida MIMIT sembrano porsi in linea con la prassi amministrativa nella versione anteriore al revirement del 2019 (ris. n. 40/2019 e ss.), valorizzando una nozione maggiormente estensiva di ricerca e sviluppo, almeno per il periodo 2015-2019, che tiene in considerazione l’innovazione per la singola azienda, almeno nella misura in cui conduca, attraverso il superamento di ostacoli tecnico-scientifici, a risultati nuovi per essa, quand’anche già sperimentati da altre aziende del settore.
Tale circostanza potrebbe rendere maggiormente “gestibili” le procedure di recupero attivate in queste settimane, consentendo il riconoscimento dell’innovatività a progetti che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate post 2019, difficilmente potrebbero superare il vaglio degli uffici.