Da ieri, 1° ottobre 2024, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le istanze per accedere al credito d’imposta 2024 sulle spese di consulenza per le quotazioni delle PMI. Lo ha evidenziato il MIMIT nella sezione dedicata all’agevolazione del proprio sito internet, pubblicando anche le relative istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Si tratta del credito d’imposta disciplinato dall’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017 e dal DM 23 aprile 2018, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2024 ad opera dell’art. 3 comma 4-bis del DL 215/2023 (c.d. DL “Milleproroghe”).
Possono beneficiare di tale agevolazione le piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce) che siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che abbiano sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità. Il credito d’imposta riconoscibile è pari al 50%, sino ad un massimo di 500.000 euro.
Restano ferme le disposizioni di cui al DM 23 aprile 2018, che definisce le attività di consulenza e i costi agevolabili (art. 4), nonché le modalità e i criteri di concessione (art. 6).
In merito ai costi agevolabili, si ricorda che sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di consulenza agevolabili: prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche); come servizi non continuativi o periodici; al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria.
Quanto alle modalità di presentazione delle domande, i soggetti interessati al credito d’imposta devono inoltrare un’apposita istanza, formulata secondo lo schema specifico, in via telematica, all’indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Pertanto, come precisato sul sito del MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025.
Il Ministero, a seguito della verifica dei requisiti, determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Si rileva che nell’ambito delle istruzioni operative fornite, viene precisato che l’attestazione dei costi ammissibili – rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all’art. 4 del DM 23 aprile 2018.
Considerando poi che è necessario che emerga la diretta riferibilità dei costi alle categorie delle spese ammissibili di cui all’art. 4 del DM, le citate istruzioni prevedono che l’attestazione deve essere corredata da una tabella riepilogativa che specifichi, per ogni voce di costo e/o fattura: la data di emissione della fattura; l’emittente; l’importo; la descrizione della prestazione professionale oggetto della fattura (se c’è un rinvio ad un contratto quadro o di mandato, occorre allegarlo e/o specificare a quali delle attività descritte nel contratto si riferisce la fattura di riferimento); la categoria di spesa ammissibile di riferimento (art. 4 comma 1 lettere a) – g) del DM 23 aprile 2018).
Le istruzioni precisano inoltre che tale tabella è considerata parte integrante dell’attestazione e deve essere parimenti sottoscritta dal soggetto che rilascia l’attestazione.