25 settembre 2024 – Forfettari, dal 2025 fattura semplificata oltre i 100 euro

I contribuenti forfettari potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione, a partire dal 2025. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/Ce. Lo schema di Dlgs ha già incassato il parere favorevole delle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
La previsione sui forfettari, di fatto, comporta una riduzione degli oneri amministrativi in capo a questi contribuenti. Le persone fisiche che si avvalgono del regime di cui alla legge 190/2014 possono già contare su un ridotto numero di adempimenti da porre in essere oltre che su una determinazione del reddito imponibile semplificata (mediante applicazione di un coefficiente di redditività all’ammontare dei compensi/ricavi percepiti) e di una imposizione ridotta (aliquota del 15% o, in alcuni casi, del 5%).
In particolare, il comma 59 della legge del 2014 esonera i soggetti passivi ammessi al regime forfettario da tutti gli adempimenti Iva, fatta eccezione per quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Il comma 1, lettera b) dell’articolo 1 dello Schema di decreto interviene proprio sul comma 59 introducendo la possibilità di emettere la fattura in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del Dpr 633/1972, anche se di ammontare superiore al limite previsto dal comma 1 dell’articolo 21-bis stesso.
Dal 1° gennaio 2024 è previsto l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per i contribuenti forfettari, essendo venuto meno l’esonero previsto dall’articolo 1 del D.lgs. 127/2015 per effetto del Dl 36/2022.
La fattura elettronica va predisposta tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 21 del Dpr 633/1972 il quale disciplina i termini di emissione nonché il contenuto obbligatorio. Il successivo articolo 21-bis prevede la possibilità di emettere una fattura in modalità “semplificata”. La fattura semplificata è un documento fiscale che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, ma che richiede meno informazioni nella compilazione. Il comma 1 dell’articolo 21-bis prevede l’emissione di questo documento per le operazioni di ammontare non superiore a euro 100; va però ricordato che l’articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 è intervenuto sul tema disponendo che può essere emessa in modalità semplificata a norma dell’articolo 21-bis la fattura di ammontare complessivo non superiore a euro 400.
La fattura semplificata rispetto a quella ordinaria prevede l’indicazione solo di dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve indicare: i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola partita Iva o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti in UE; la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi senza bisogno di indicare puntualmente natura, qualità e quantità come accade per la fattura ordinaria; l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata (o dei dati che permettono di calcolarla, quale l’aliquota di imposta); per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Lo schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle Commissione Parlamentari e l’entrata in vigore, come anticipato, è prevista per il 2025. Si ricorda, infine, che lo schema di decreto prevede anche l’introduzione di un regime di franchigia Iva transfrontaliero, che consente ai soggetti che applicano il regime forfettario nel territorio dello Stato di applicarlo anche nel territorio degli altri Stati membri che hanno adottato un analogo regime.