25 settembre 2024 – Sostenibilità: nuovo approccio del CNDCEC per integrare i fattori ESG

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato ieri il documento “Il decreto di attuazione della CSRD – Inquadramento normativo”, con l’obiettivo, anche con l’ausilio di tabelle sinottiche, di guidare i professionisti nella comprensione degli impatti delle nuove disposizioni in tema di informativa di sostenibilità.
Viene ricordato come il DLgs. 125/2024, che ha dato attuazione alla direttiva 2022/2464/Ue (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), sancisca l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese).
Al fine di rafforzare e rendere più attendibile, nonché trasparente, l’informazione sulla sostenibilità le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea – European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.
Di sicuro interesse anche l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità e la relativa disciplina attinente alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (tramite modifiche al DLgs. 39/2010). Nelle premesse viene sottolineato come il recepimento della normativa comunitaria in tema di informativa di sostenibilità comporti “un ruolo di rilievo per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, grazie alle competenze tecniche specifiche acquisite, possono, da un lato, affiancare le imprese nelle attività finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità e, dall’altro, ricorrendo i requisiti previsti dal Dlgs. 27 gennaio 2010 n. 39, svolgere direttamente l’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità”.
Nella parte introduttiva si evidenzia, inoltre, come tra i principali obiettivi del decreto, come specificato anche nei documenti di illustrazione dello stesso, vi siano i seguenti: rafforzare l’attendibilità e la trasparenza delle informazioni relative alla sostenibilità, facendo riferimento al concetto di “doppia materialità”, al fine di far comprendere con un livello di dettaglio maggiore rispetto al passato l’incidenza delle questioni di sostenibilità sull’impresa (c.d. materialità finanziaria) e le conseguenze, non solo economiche, delle attività dell’impresa sul contesto in cui le organizzazioni agiscono, anche in termini di impatti positivi e negativi, effettivi e potenziali, sulle persone e sull’ambiente (c.d. materialità d’impatto); assicurare un livello minimo di informazioni obbligatorie e comparabili per tutti i soggetti destinatari e un livello specifico basato sull’attività svolta dall’impresa; favorire un livello di informazione più approfondito e puntuale, con effetti positivi per l’impresa anche in relazione ai processi di asset allocation e impiego dei capitali.
Il documento è strutturato in capitoli dedicati ai seguenti aspetti: definizione e parametri dimensionali; ambito di applicazione; rendicontazione di sostenibilità (con specifici paragrafi che trattano, rispettivamente, della rendicontazione individuale, della rendicontazione consolidata e della pubblicità della rendicontazione di sostenibilità); attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità; responsabilità e sanzioni; entrata in vigore e regime transitorio.