18 settembre 2024 – Documento OIC 30 sui bilanci intermedi in aggiornamento

Nella giornata di ieri, 17 settembre 2024, la Fondazione OIC ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza del documento OIC 30 dedicato ai bilanci intermedi, che aggiorna la precedente versione del principio contabile, risalente al 2006.
Il documento disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa dei bilanci intermedi, definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all’intero esercizio.
Come si legge nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, il progetto di revisione ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile.
L’aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguarla a quella adottata recentemente dallo standard setter per gli altri principi contabili nazionali.
Il nuovo testo del principio disciplina unicamente i temi tecnico-contabili, in linea con la funzione riconosciuta all’OIC dall’art. 20 comma 2 lett. b) del DL 91/2014 (conv. L. 116/2014), quale istituto che “emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile” (art. 9-bis del DLgs. 38/2005).
L’aggiornamento nel contenuto deriva, invece, dall’esigenza di tenere conto dell’evoluzione che nel corso degli anni ha interessato la disciplina del bilancio e i principi contabili nazionali.
Nello specifico, la nuova versione dell’OIC 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio, ivi incluso il bilancio consolidato intermedio.
La bozza di principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società, mentre non disciplina il contenuto delle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 c.c. Rimane comunque ferma, anche in questi casi, la possibilità di applicare le disposizioni previste dall’OIC 30.
Coerentemente con la disciplina del DLgs. 139/2015, la bozza di principio contabile precisa che i documenti che compongono il bilancio intermedio sono differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il Rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro imprese possono non presentare la Nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale.
Seguendo l’impostazione contabile dell’attuale versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che: i bilanci intermedi siano redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio (o consolidato); le valutazioni siano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”.
Sulla base di tali assunti viene esplicitato, conformemente alle regole ordinarie del bilancio d’esercizio, che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto dal documento OIC 24.
Quanto al calcolo delle imposte intermedie sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dall’attuale versione dell’OIC 30 e dallo IAS 34, la bozza di principio prevede che esse siano determinate applicando all’utile intermedio prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell’aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio.
Per assicurare che non si verifichino significative differenze tra l’aliquota fiscale risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno, il principio precisa che le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non contabilizzate che divengono ragionevolmente certe nel periodo intermedio sono allocate a Conto economico pro quota in base al rapporto tra il risultato ante imposte stimato nel periodo intermedio e quello di fine esercizio.
L’unica eccezione riguarda la svalutazione delle imposte anticipate, che, per motivi di prudenza, è contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui viene meno il requisito della ragionevole certezza.
Tenuto conto delle modalità di calcolo delle imposte intermedie sul reddito, la bozza di principio non richiede di suddividere in sottovoci la voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del Conto economico.
Analoghe considerazioni valgono per la contropartita patrimoniale da utilizzare (ad esempio, la voce “B.2 – Fondi per imposte, anche differite”).
Alcuni esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi sono, poi, riportati nell’Appendice B.
A comprova dell’importanza di tale tematica, l’OIC invita i partecipanti alla consultazione ad inviare eventuali osservazioni sulle proposte incluse nella bozza, sottoponendogli quesiti specifici.
In particolare, con una procedura finora mai adottata, viene chiesto ai partecipanti se condividono l’impostazione adottata o se, invece, preferirebbero un approccio alternativo, come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l’OIC 25 e, quindi, utilizzando l’aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte.
Per quanto attiene all’entrata in vigore, è stabilito che il nuovo principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 o da data successiva.
In sede di prima applicazione si applicano le previsioni dell’OIC 29. Tuttavia, la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.
Si ricorda, da ultimo, che il termine per inviare commenti è fissato al 18 novembre 2024.