16 settembre 2024 – Entro il 10 settembre la rettifica del bollo sulle e-fatture del II trimestre

Entra nel vivo la procedura per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre di quest’anno. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi del tributo nel mese di luglio: l’Elenco “A”, che non può essere modificato, contenente le e-fatture trasmesse via SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; l’Elenco “B”, modificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
Per quanto concerne il secondo trimestre (art. 6 del DM 17 giugno 2014): il contribuente aveva facoltà di variare il suddetto elenco “B” entro il 10 settembre; l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle modifiche, rende disponibile, entro il 20 settembre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta; il soggetto passivo, conosciuto l’ammontare definitivo, è tenuto ad effettuare il versamento entro il 30 settembre.
Va ricordato, tuttavia, che in base all’art. 17 del DL n. 124/2019, è prevista una particolare semplificazione. Nel caso in cui dal calcolo dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi tre mesi dell’anno sia risultato un importo inferiore a 5.000 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il prossimo 30 settembre anziché entro il 31 maggio scorso).
Inoltre, se anche l’imposta dovuta complessivamente per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri si mantiene inferiore a 5.000 euro, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i periodi entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).
In tali circostanze, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, i codici tributo da utilizzare per il versamento restano quelli adottabili in via ordinaria – cioè a dire: 2521, per l’importo relativo al primo trimestre e 2522 per quello relativo al secondo trimestre – indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in coincidenza con la scadenza del 30 settembre o del 30 novembre.
Con riguardo alle modalità di integrazione dell’Elenco “B”, va precisato che l’Amministrazione finanziaria predispone il prospetto, selezionando le fatture per le quali sussistono contestualmente i seguenti requisiti: la somma degli importi (riportata nel campo 2.2.1.11 “Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o 2.2.2 “Importo” per quelle semplificate) è superiore a 77,47 euro; il soggetto passivo ha indicato i codici natura “N2.1” (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), “N2.2” (altre operazioni non soggette), “N3.5” (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), “N3.6” (altre operazioni non imponibili), “N4” (operazioni esenti); non è stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.
Come precisato nel provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, il cedente/prestatore (o l’intermediario da questi delegato), ove ritenga che, “in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture” all’interno del prospetto.
Tuttavia, il medesimo provvedimento prevede che il contribuente possa “integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta”.
Un caso esemplificativo, in questo senso, potrebbe essere quello dei documenti che contengono importi relativi a spese per anticipazioni in nome e per conto del cliente, indicate nel file XML con codice Natura “N1”.
È bene ricordare che tali spese (escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72), non possono godere dell’esenzione dall’imposta di bollo in virtù del principio di alternatività con l’IVA, ma ne sono soggette in misura pari a 2 euro (ex art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72), se superiori a 77,47 euro, salvo che non riguardino tributi dovuti dal cliente; in questo caso, infatti, troverebbe applicazione l’esenzione dal tributo prevista dall’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72, ma solo nell’ipotesi in cui il documento sia stato emesso da soggetti – come i notai – che “per legge pongono in essere attività relative alla «riscossione e al rimborso» dei tributi” (risposta a interpello n. 328/2023).
Il codice “N1” non è compreso fra quelli per i quali l’Agenzia delle Entrate procede ad un controllo automatizzato (provv. n. 34958/2021); pertanto, in tale circostanza, sarà compito del contribuente verificare l’eventuale assoggettamento al tributo e l’integrazione dell’elenco “B”.
In ordine all’adempimento, si suggerisce anche la consultazione della Procedura pratica n. 36/2024.