16 settembre 2024 – Compenso riscosso con partita IVA chiusa da indicare nel quadro RL

Nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi può succedere di trovarsi a gestire il caso di un contribuente che ha chiuso a fine 2022 la partita IVA in regime forfetario ma che ha incassato l’ultima fattura emessa prima della chiusura solamente nei primi mesi del 2023. In tale situazione, il contribuente riceve per la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 una Certificazione Unica 2024, relativa ai compensi del 2023, con rispettiva causale A.
Si ricorda che il reddito imponibile nel regime fiscale forfetario è determinato secondo l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014. In sintesi, ai ricavi o ai compensi si applicano coefficienti di redditività specifici, che variano a seconda delle categorie professionali, e sul risultato ottenuto si calcola l’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi anni di attività), sottraendo prima i contributi previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 9/2019, ha chiarito che i coefficienti di redditività, distinti per codice ATECO, vanno applicati ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta, secondo il criterio di cassa. Pertanto, conta il momento in cui la fattura viene pagata, non la data di emissione. Di conseguenza, una fattura emessa nel 2022 ma incassata nel 2023 va inclusa nel reddito 2023.
Poiché il regime forfetario si basa sul principio di cassa, il momento rilevante per il calcolo del fatturato è quello in cui la fattura viene effettivamente saldata.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 17/2012, con la quale sono stati forniti chiarimenti riguardo al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) ha specificato che, per semplificare la gestione fiscale delle piccole imprese, caratterizzate da un ridotto volume di operazioni economiche, il contribuente può scegliere di includere nel reddito dell’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto manifestazione finanziaria in quell’anno.
Successivamente, con la circ. n. 10/2016, tale chiarimento è stato confermato anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014.
In pratica, i contribuenti che usufruiscono di questi regimi agevolati possono includere nella determinazione del reddito anche i ricavi o compensi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, inserendo nell’ultimo anno di attività operazioni che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria.
Tornando all’esempio iniziale, il contribuente in questione entro il 31 dicembre 2022, che coincide con il periodo di chiusura della partita IVA, si ritrova a percepire nei primi mesi del 2023 un compenso per attività professionale svolta, certificata nel 2024 con apposita CU con causale A, la quale viene utilizzata per titolari di partita IVA a seguito di “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale”.
La CU emessa dal committente è di per sé corretta, poiché i compensi sorgono a seguito di un’attività di lavoro autonomo esercitata dal soggetto anche se attualmente lo stesso non risulta essere titolare di alcuna partita IVA aperta.
Il dubbio circa la compilazione del modello dichiarativo sorge proprio in virtù del mancato status del contribuente che non ricopre alcun ruolo come titolare di partita IVA.
A chiarire le modalità di compilazione del modello REDDITI PF è stata l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello n. 299/2020, riguardante un caso simile.
Si ricorda che l’art. 53 comma 1 del TUIR stabilisce che i redditi da lavoro autonomo sono quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività di lavoro autonomo. Questa disposizione mira a distinguere il lavoro autonomo abituale da quello occasionale, disciplinato dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR.
Poiché il contribuente ha incassato il compenso quando non aveva più partita IVA, secondo l’Agenzia non può essere soddisfatto il requisito dell’abitualità necessario per considerare l’attività come lavoro autonomo e, pertanto, nell’esempio in argomento il compenso ricevuto nel 2023, dopo la chiusura della partita IVA e la cessazione dell’attività professionale abituale, deve essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR, riportandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello REDDITI PF 2024.
Non sarà quindi necessario correggere la Certificazione Unica in quanto, come detto in precedenza, la stessa risulta formalmente corretta; basterà invece indicare il reddito percepito nel quadro RL del modello REDDITI PF come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 299/2020.