12 settembre 2024 – Da oggi le comunicazioni di completamento del progetto Transizione 5.0

È possibile inviare da oggi, 12 settembre, le comunicazioni di completamento ai fini del credito d’imposta transizione 5.0. Con il DM 11 settembre 2024, pubblicato ieri sul sito del MIMIT, è stata infatti disposta l’apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.
Nello specifico, viene disposto che le comunicazioni di completamento possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
Il DM 6 agosto 2024 ha dato il via alla presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, di cui all’art. 12, rispettivamente ai commi 1 e 4, del DM 24 luglio 2024.
In particolare, è stato stabilito che tali comunicazioni possono essere presentate, a decorrere dalle ore 12:00 dello scorso 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE.
Il medesimo DM aveva inoltre previsto che i termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione sarebbero invece stati individuati con successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Il provvedimento di ieri individua quindi, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM 6 agosto 2024, i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione di cui all’art. 12 comma 6 del DM 24 luglio 2024.
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare: nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR; nel caso in cui l’ultimo investimento abbia a oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; nel caso in cui l’ultimo investimento abbia a oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
A seguito del completamento del progetto di innovazione secondo quanto sopra esposto, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR previsti all’art. 18.
La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione “tecnica” ex post, relativa all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.
Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il credito d’imposta sarà quindi utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante modello F24, anche in un’unica soluzione se entro il 31 dicembre 2025.