27 agosto 2024 – Conferimento d’azienda: il trasferimento del diritto alla detrazione e del credito Iva pregresso

Il trasferimento del credito Iva nell’ipotesi di operazioni straordinarie e quindi anche per le operazioni di conferimento di azienda rappresenta da sempre un tema particolarmente spinoso. L’Agenzia delle Entrate ha frequentemente contestato la legittimità dei comportamenti dei contribuenti circa l’individuazione del soggetto legittimato all’utilizzo del credito Iva maturato nel tempo.
A ben vedere è necessario distinguere il soggetto che può correttamente esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva rispetto all’utilizzo del credito pregresso maturato precedentemente all’operazione straordinaria.
Il primo tema è stato recentemente affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 20011 depositata il 19 luglio scorso.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte nell’ipotesi di conferimento di azienda, da parte di una società in un’altra, si applica la disciplina civilistica della cessione d’azienda. In questo caso, secondo a quanto previsto dalla legge, si realizza il trasferimento dei crediti relativi all’esercizio della stessa, compresi i crediti di imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario. Tuttavia, questo criterio può essere derogato in base alla volontà delle parti.
Il caso in contestazione riguardava la detrazione dell’Iva assolta in relazione ad una fattura che era stata emessa dopo il conferimento dell’azienda. Tuttavia, riguardava una prestazione di servizi completata prima del perfezionamento dell’operazione straordinaria. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte era applicabile la disciplina prevista dall’art. 2559 in tema di cessione di azienda. Conseguentemente, in linea generale i crediti relativi all’azienda conferita sono trasferiti insieme a quest’ultima, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle imprese. Tuttavia, tale norma può essere derogata dalle parti. Pertanto, è necessario ricostruire la comune intenzione di queste ultime, al momento dell’esecuzione dell’atto di conferimento in base alle regole di interpretazione di cui all’art. 1362 del codice civile.
Il tema del trasferimento del credito Iva nell’ipotesi di conferimento di azienda è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 402/2019. In particolare, è stato affermato il principio secondo cui, in presenza di conferimento o cessione d’azienda, è possibile trasferire sia il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sia quello maturato dall’inizio dell’anno in cui è avvenuta l’operazione di cessione fino alla data in cui la stessa produce i relativi effetti.
Il trasferimento di tale credito produce i propri effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, senza la necessità di osservare la procedura formale di cessione dei crediti Iva di cui all’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988. Ai fini Iva, infatti, nell’ipotesi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni soggettive, si verifica una situazione di continuità tra soggetti partecipanti all’operazione.
Tuttavia, se da una parte è stato precisato che il credito Iva segue (automaticamente) il conferimento di azienda è necessario verificare, qualora l’oggetto di trasferimento sia solo un ramo, se il predetto credito sia direttamente riferibile all’attività oggetto di conferimento.
Tale verifica si rende necessaria in virtù del tenore letterale dell’art. 16, comma 1, lett. a) della L. n. 537/1993, secondo cui “gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”. Secondo l’Agenzia delle entrate, quindi, il trasferimento interessa esclusivamente il credito afferente alle operazioni realizzate tramite il complesso aziendale trasferito.
Su questo punto, l’Agenzia delle entrate, facendo riferimento alla risoluzione n. 183/E/1995, chiarisce che tale previsione, quando non si verifica l’estinzione del dante causa, trova applicazione solo qualora quest’ultima, anteriormente all’operazione straordinaria, abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata dall’azienda o dal ramo d’azienda, poi trasferiti. La gestione con contabilità separata consente, infatti, di individuare chiaramente i dati contabili relativi all’azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria.
Conseguentemente, se il ramo d’azienda oggetto di futuro conferimento non risulta gestito con contabilità separata, l’eccedenza del credito Iva può essere ceduta solo se richiesta preventivamente a rimborso.