Con il rilascio dell’aggiornamento del servizio RedditiOnline e dell’applicativo della dichiarazione precompilata (“Redditi PF Web”) anche i contribuenti in regime forfetario possono valutare la proposta di reddito concordato. Unitamente al software, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato il DM 15 luglio 2024 con cui è approvata la metodologia per la stima della proposta di reddito (il cui allegato non è tuttavia stato reso disponibile). Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a ciò, sono stati aggiornati il modello REDDITI PF 2024 e le relative istruzioni, anche per recepire le novità legate al concordato preventivo, unitamente alle specifiche tecniche.
Per quanto concerne la sezione VI del quadro LM, oltre a modifiche formali nella denominazione dei righi, le istruzioni alla compilazione riportano gli “Eventi straordinari” (approvati con il decreto sopra citato) al ricorrere dei quali la proposta concordataria viene ridotta in misura variabile dal 10% al 30%, in base al periodo di sospensione dell’attività.
In particolare, gli eventi rilevanti sono i seguenti: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività; sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio; sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Il reddito proposto, vincolante per il solo periodo 2024, viene visualizzato al rigo LM63. Si ricorda che si tratta di un reddito lordo in quanto dallo stesso, nella dichiarazione del prossimo anno (ossia relativa al 2024), potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati a norma di legge (attualmente riportati al rigo LM35).
In ordine ai contribuenti in regime forfetario che possono aderire al concordato, merita evidenziare il seguente passaggio del DM dello scorso 15 luglio che indica come la metodologia definita dal decreto sia utilizzata per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti “che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Dal tenore dell’inciso pare comprendersi che l’adesione al concordato venga precluso ai contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno percepito ricavi (ma discorso analogo dovrebbe valere anche per i compensi) superiori a 85.000 euro e fino a 100.000 euro e, per effetto di ciò, sono fuoriusciti dal regime agevolato dal 2024. Conseguentemente, tali soggetti dovrebbero compilare il quadro LM, sezione III, per determinare il reddito forfetario e l’imposta sostitutiva, ma non potrebbero compilare la sezione VI per un’eventuale adesione al concordato preventivo. In assenza di indicazioni espresse nel DLgs. 13/2024, in precedenza, era stata ritenuta possibile l’adesione al concordato anche per tale categoria di soggetti.
Peraltro, la disposizione considera esclusivamente l’ipotesi del superamento del limite di 85.000 euro e non anche le ulteriori condizioni che possono provocare la fuoriuscita dal regime, tra cui la verifica di una delle cause ostative previste dal comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014.
Sotto un diverso profilo, si segnala che gli aggiornamenti del quadro LM interessano anche le istruzioni alla compilazione dei righi LM22-LM27. Viene precisato che il totale dei componenti positivi indicati nelle colonne 3 e 4 di tali righi non può superare la soglia di 100.000 euro (oltre la quale, nel 2023, si sarebbe verificata una fuoriuscita immediata dal regime).
Inoltre, “qualora ricorra il caso particolare in cui tra i componenti positivi siano ricompresi importi che non rilevano ai fini del superamento del predetto limite, quali ad esempio l’indennità di maternità, deve essere indicato il codice «1» nella casella «Situazioni particolari» presente nel frontespizio del modello”.
L’inciso, oltre a chiarire definitivamente che le indennità di maternità vanno tassate nell’ambito del regime forfetario, agevola le attività di verifica nei casi in cui non vi sia corrispondenza tra componenti positivi dichiarati e quelli, tra essi, rilevanti ai fini del computo del limite di 85.000 euro. Meno chiara appare l’indicazione inserita nelle specifiche tecniche le quali, rispetto a tale ipotesi, indicano: “Se valorizzato il campo 173 del record B (Situazioni Particolari), il predetto limite è elevato a 130.000” euro.