16 luglio 2024 – Lettere di compliance per le dichiarazioni IVA del 2021 in dirittura d’arrivo

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, gli operatori sono stati informati delle modalità con cui, a breve, verranno messi loro a disposizione i dati e le informazioni che fanno capo alle (presunte) irregolarità dei modelli IVA 2022 per l’anno d’imposta 2021, anche al fine della relativa autonoma regolarizzazione da parte dei contribuenti.
A poco più di un mese dalla “tornata” delle comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni IVA del 2023, con il provvedimento n. 29534 del 15/07/2024, l’Amministrazione finanziaria ha comunicato il prossimo invio anche di quelle relative al 2021.
In particolare, confrontando i dati che emergono dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, dalle dichiarazioni IVA regolarmente presentate da parte dei contribuenti soggetti passivi IVA, l’autorità fiscale ha modo di verificare la presenza di anomalie dichiarative per il citato anno d’imposta 2021.
Rendendo dunque note agli operatori le situazioni da cui sono state rilevate dette erroneità, nello specifico con riguardo al totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (come da D.Lgs 127/2015 nonché ex art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007) in merito: da un lato, agli imponibili delle operazioni attive (righi VE24, VE37, VE38 e VE39), nonché dall’altro a quelle passive a cui si applica il regime di inversione contabile (reverse charge) di cui all’art. 17, commi 5 e 6 e 74, commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972, rispetto alle quali l’operatore risulta dunque debitore d’imposta (ossia i righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17).
Vengono poi messi a disposizione dei destinatari delle comunicazioni le ulteriori informazioni relative, tra le altre cose, all’ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di reverse charge che non risulterebbe indicate nella dichiarazione IVA, così come dei dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili – distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti” – i dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e il relativo ammontare delle operazioni passive che hanno avuto luogo sempre in regime di inversione contabile.
L’Amministrazione rende note agli operatori le informazioni necessarie – per cui è possibile consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata – per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso ed al fine di consentire a questi ultimi di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
Le informazioni di cui sopra vengono fornite mediante una comunicazione indirizzata alla casella PEC dei soggetti interessati, oppure al domicilio digitale dei singoli contribuenti comunicato sulla base di quanto previsto normativamente (art. 16, commi 6 e 7 del D.L. 185/2008 e art. 5, comma 1 del D.L. 179/2012). La stessa comunicazione è comunque consultabile dai contribuenti sia all’interno del proprio Cassetto fiscale che nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Una volta ricevute le lettere di compliance gli operatori, anche mediante i propri intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, possono: richiedere informazioni, ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e in grado di giustificare l’irregolarità.
Se viene riconosciuta la commissione di un errore da parte dell’operatore, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione integrativa, con il versamento delle eventuali maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, come previsto dalle varie lettere di cui all’art. 13, comma 1 lettera c) del D.Lgs 472/1997; ma questo, si badi, senza considerare le nuove misure post D.Lgs 87/2024 (dal momento che esse risulteranno applicabili solamente alle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024).