2 luglio 2024 – Redditi 2024: credito d’imposta commissioni POS dei distributori di carburante

L’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ha istituito un credito di imposta in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
Il bonus è “pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Ai sensi del comma successivo, il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti comunitari in regime de minimis (Regolamento della comunità Europea 18/12/2013, n. 1407/2013/UE relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha fornito i chiarimenti sull’applicazione della normativa in esame.
In particolare, in tale arresto di prassi sono stati precisati i soggetti beneficiari dell’agevolazione. Si tratta di chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolga l’attività di esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburante e sostiene il costo di commissione, che, ai fini del calcolo dell’agevolazione, rileva sia in relazione alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti di esercenti attività d’impresa, arte e professioni, sia di consumatori finali.
Con la risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019 è stato istituito il codice tributo “6896″per l’utilizzo in compensazione del bonus in parola, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. L’anno di riferimento è quello di sostenimento della spesa.
Il credito d’imposta matura in misura pari al 50% delle commissioni addebitate all’impresa in corrispondenza delle transazioni effettuate esclusivamente per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di imprese, esercenti arti e professioni e consumatori finali. Le commissioni subite per l’incasso di corrispettivi relativi a prestazioni differenti, quali ad esempio lavaggio, cessioni di materiale di consumo, vario, ecc., non contribuiscono alla determinazione del credito d’imposta.
Nel caso in cui non siano distintamente contabilizzate le commissioni derivanti dalle cessioni di carburanti dalle altre, l’agevolazione spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
Il credito di imposta è imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.
Dev’essere riportato nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta di maturazione. Il relativo codice credito da indicare nel rigo RU1 della sezione I è “F3”.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
In particolare, nel rigo RU2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello Redditi 2023; nel rigo RU3, si espone l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Si tratta ad esempio del caso dei soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società “trasparenti”. I dati del credito d’imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione VI-A; nel rigo RU5, colonna 3, si riporta l’ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione; nel rigo RU6, va esposto l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione; nel rigo RU8, va indicato l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima (si tratta dell’importo del credito d’imposta versato a seguito della rideterminazione dello stesso oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni); nel rigo RU10, si espone l’importo del credito d’imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust; nel rigo RU12, colonna 2, si indica l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
Come prima evidenziato l’agevolazione in parola è un aiuto di Stato in regime de minimis, che va esposta nel rigo RS401. Il codice aiuto da riportare nella colonna 1 è “55”.
Trattandosi di un aiuto de minimis, stante la citata rilevanza della cd. impresa unica, qualora ricorra tale fattispecie, è necessario procedere alla compilazione del rigo RS402.