26 giugno 2024 – Più rendiconti per cassa e meno organi di controllo per gli ETS

Cresce il numero dei rendiconti per cassa e diminuiscono le associazioni obbligate a nominare l’organo di controllo. Le ONLUS che non potranno iscriversi nel RUNTS potranno continuare a operare quali associazioni regolate dal libro primo del codice civile. Sono alcune delle novità introdotte dal Ddl. recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, che modifica ben 13 articoli del Codice del Terzo settore e altre disposizioni a esso collegate, definitivamente approvato ieri dal Senato e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In merito ai bilanci degli ETS vengono distinti gli enti dotati di personalità giuridica dagli enti non personificati. Per i primi (fondazioni e associazioni riconosciute) è ora richiesto di redigere sempre il bilancio in forma ordinaria, cioè comprensivo di Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Gli enti non personificati, ai sensi dell’art. 13 comma 2, possono redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa se rientranti in limiti relativi alla somma di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate. Tali limiti ora salgono da 220.000 a 300.000 euro. Per tutti gli ETS minori con incassi superiori a 60.000 euro il rendiconto di cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Pare plausibile ritenere che le aggregazioni riguarderanno le varie sezioni del rendiconto.
Il deposito di bilanci e rendiconti avverrà entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e non più entro il 30 giugno di ogni anno, scadenza che creava rilevanti problemi agli enti con bilancio a cavallo d’anno.
In merito agli obblighi di nomina degli organi di controllo vengono innalzati i parametri che, se superati per due esercizi consecutivi, almeno due su tre, impongono all’associazione ETS di effettuare la nomina. Tali parametri sono così elevati: totale attivo dello Stato patrimoniale, da 110.000 a 150.000 euro; ricavi rendite proventi comunque denominati, da 220.000 a 300.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, da 5 a 7. Cambiano anche i limiti per l’obbligo di nomina del revisore, che passano nel primo parametro (attivo di bilancio) da 1.100.000 a 1.500.000 euro, nel secondo (ricavi rendite proventi comunque denominati) da 2.200.000 a 3.000.000, nel terzo (dipendenti occupati in media durante l’esercizio) da 12 a 20 unità.
Molto rilevanti anche le novità in tema di assemblea. Si prevede infatti che, salvo divieto espresso dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente, in tutti gli ETS gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Si configura poi un nuovo ruolo per il consulente laddove, per gli enti in cui non è richiesto l’intervento notarile (associazioni riconosciute e fondazioni) è previsto che, oltre che dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, la domanda per l’accesso al Registro possa essere presentata anche da un suo delegato.
Di estremo interesse appaiono inoltre le novità in tema di ONLUS, ove alcune migliaia delle stesse sono impossibilitate a iscriversi al RUNTS e che quindi, in pendenza delle previgenti disposizioni, avrebbero dovuto sciogliersi e devolvere il patrimonio. Si tratta delle ONLUS controllate da enti pubblici nonché dei trust-onlus. Ora tali tipologie di enti e strutture, che risultano non iscrivibili al RUNTS, potranno essere esentati dallo scioglimento e dalla devoluzione del proprio patrimonio a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del DLgs. 117/2017, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
Altra modifica rilevante riguarda le APS. Le nuove disposizioni, infatti, ampliano notevolmente il numero dei dipendenti assumibili rispetto agli associati, poiché la percentuale ammissibile, in base alla modifica, passerebbe dal 5 al 20%. In pratica, se si utilizzasse il parametro degli associati (e non quello dei volontari) una APS con 40 associati potrebbe a oggi assumere 2 soli dipendenti, mentre sulla base delle disposizioni in via di introduzione potrebbe assumerne 8.
Fra le ulteriori novità si segnala, per le imprese sociali, che quelle costituite nella forma di associazione e fondazione potranno acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del Codice attraverso l’iscrizione al Registro Imprese, e la possibilità di iscriversi al RUNTS da parte degli iscritti all’apposito albo delle associazioni fra militari in congedo o dei pensionati (art. 937 del DPR 90/2010) che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all’art. 5 del CTS, mentre per le reti associative viene chiarito che se il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, tale numero deve essere integrato entro un anno.