Scade lunedì 17 giugno 2024 il termine per il versamento della prima rata dell’IMU per il 2024. In vista di tale scadenza, vale la pena richiamare le agevolazioni che spettano per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
Va ricordato che con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della disciplina IMU per la qualifica di “abitazione principale”, ridefinendone i relativi requisiti.
Attualmente, ai sensi dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Consulta), per “abitazione principale” deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo: vi abbia la propria residenza anagrafica (riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune); vi dimori abitualmente (ossia, il possessore vi deve abitare effettivamente per la maggior parte dell’anno).
Con le modifiche recate dalla sentenza della Consulta n. 209/2022, dunque, per il riscontro della qualifica di abitazione principale rilevano solo i requisiti di “residenza anagrafica” e “dimora abituale” del possessore, mentre sono irrilevanti detti requisiti riferiti ai componenti del “nucleo familiare” del possessore (in altre parole, detta qualifica spetta a prescindere dalla residenza e dalla dimora del coniuge del possessore).
Va ricordato che solo le abitazioni principali censite in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, sono escluse dall’IMU.
Sono invece assoggettate all’IMU le abitazioni principali accatastate nelle predette categorie di maggior pregio, nonché le relative pertinenze. Per detti immobili spetta tuttavia una duplice agevolazione, ai sensi dell’art. 1 commi 748 e 749 della L. 160/2019, in quanto: si applica un’aliquota agevolata pari, di base, allo 0,5% (i Comuni possono aumentarla allo 0,6% o diminuirla fino all’azzeramento); compete una detrazione dall’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di importo pari a 200 euro (tale detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale).
Se l’unità immobiliare in A/1, A/8 o A/9 è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui tale destinazione si verifica.
Particolare attenzione va posta alle pertinenze dell’abitazione principale. Ai sensi dell’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019, come “pertinenze dell’abitazione principale” possono intendersi esclusivamente, in relazione a ciascuna unità abitativa, un’unità accatastata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), un’unità sub C/6 (autorimessa o posto auto) e un’unità in C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ogni categoria catastale indicata (anche se iscritta in Catasto unitamente all’abitazione).
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono. Pertanto, le pertinenze (nel numero e con le tipologie di cui sopra): se relative ad abitazioni principali diverse da quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9, sono escluse dall’IMU; se relative ad abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9, godono dell’aliquota agevolata e della detrazione ex art. 1 comma 748 e 749 della L. 160/2019.
Le eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), sono invece assoggettate all’IMU con l’aliquota prevista per gli “altri immobili” di cui all’art. 1 comma 754 della L. 160/2019.
Infine, va ricordato che le predette agevolazioni IMU si estendono anche agli immobili assimilati alle “abitazioni principali” in forza dell’art. 1 comma 741 lett. c) della L. 160/2019, tra i quali vi sono: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, oppure destinate a studenti universitari soci assegnatari (nel secondo caso, anche in assenza di residenza anagrafica); i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; un solo immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Inoltre, i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che detta unità non risulti locata.