Uno dei passaggi più delicati da affrontare per quanto riguarda il modello Redditi PF 2024 è quello relativo alle novità introdotte con riferimento alla compensazione degli eventuali crediti INPS emergenti dal quadro RR, in ordine alle quali le istruzioni di compilazione appaiono insufficienti e non del tutto aderenti alla norma.
In premessa occorre ricordare che, da sempre, la compensazione dei crediti INPS risulta essere del tutto svincolata da questioni di visto di conformità, la cui apposizione si rende invece obbligatoria nel caso in cui si vogliano compensare crediti relativi a imposte dirette o IRAP di ammontare superiore a 5.000 euro (o maggiore soglia in caso di regime premiale ISA). Da questo punto di vista, per i crediti INPS non sono intervenute novità. Tali crediti, infatti, anche se compensati con modello F24 continuano a non far sorgere obblighi di apposizione di visto, indipendentemente dal loro importo.
Altra variabile che, gli anni scorsi, ha distinto i crediti INPS da quelli relativi alle imposte dirette o IRAP, era il fatto che i primi erano liberamente compensabili senza necessità di trasmettere preliminarmente il dichiarativo, mentre per i secondi, per le compensazioni di ammontare superiore a 5.000 euro, era necessario trasmettere telematicamente la dichiarazione ed attendere 10 giorni. Ebbene, è proprio su questo punto che interviene la novità a partire da questo modello Redditi.
Tutto “l’impianto” di compensazione dei crediti INPS cui eravamo abituati deve ora fare i conti con quanto disposto dall’articolo art. 1, comma 9 della legge di bilancio 2024, legge 213/2023, il cui contenuto ritroviamo, seppure stranamente “troncato”, nelle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF.
Nelle istruzioni al fascicolo 1 PF, paragrafo 8 “La compensazione”, si legge: “I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello REDDITI 2024 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva”.
Si tratta di passaggi che fanno riferimento alle nuove disposizioni introdotte con la legge di bilancio 2024 – infatti, negli anni precedenti erano del tutto assenti – ma che omettono un passaggio fondamentale, che invece è chiaramente presente nella norma, comma 97 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, che dispone, per quanto qui di interesse, quanto segue: “All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [n.d.r. – in materia di compensazioni effettuate con modello F24], sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: … c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS”.
In sintesi, le istruzioni si limitano a ricordare che la compensazione dei crediti INPS emergenti dal quadro RR potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della successiva dichiarazione dei Redditi, ma certamente sarebbe stato opportuno dare la massima evidenza a quella che è la vera novità ed il vero nuovo, grande, limite: la compensazione dei crediti INPS non potrà essere effettuata prima dell’avvenuta trasmissione del dichiarativo e successiva attesa di 10 giorni (ma senza problematiche di visto).
Tutto ciò rappresenta un vincolo importantissimo, tanto più che per il versamento dei saldi e degli acconti INPS, in ragione del fatto che bisogna utilizzare codeline diverse, l’utilizzo dei crediti transita sempre tramite F24, e nulla viene detto in merito ad un eventuale “svincolo” dagli obblighi di trasmissione preventiva del dichiarativo nel caso in cui il credito INPS venga utilizzato “in verticale” per diminuire l’ammontare dell’acconto dovuto. Il timore è quello che la mera esposizione di un credito INPS riferito all’anno 2023 nel modello F24, in assenza di dichiarazione già trasmessa nei 10 giorni precedenti, possa dar luogo allo scarto del modello di versamento, indipendentemente dal tipo di tributi o contributi esposti nelle sezioni a debito dell’F24.
Ci si augura che intervengano quanto prima chiarimenti ufficiali, quanto meno in ordine alla possibilità di utilizzare il credito “in verticale”, ovvero a copertura degli acconti, senza necessità di trasmettere prima il dichiarativo.