27 maggio 2024 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al I trimestre 2024

Per i soggetti obbligati, il 31 maggio 2024 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal Decreto Ministeriale 4/12/2020, attuate dal successivo Provvedimento 4/02/2021.
Si ricorda che il DL n. 73/2022 (cd. “Decreto semplificazioni”) ha incrementato da € 250 a € 5.000, il limite d’importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente nel periodo successivo.
A partire dal 15 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente/intermediario delegato, nell’area riservata del Portale “Fatture e Corrispettivi”, due elenchi che contengono gli estremi delle fatture emesse nel trimestre solare di riferimento: Elenco A) non modificabile – contenente gli estremi delle FE e dei documenti elettronici emessi assoggettati al tributo nel relativo trimestre, nel quale risulta campo “bollo virtuale” valorizzato “SI” nel file XML; Elenco B) modificabile – contenente gli estremi delle FE che presentano i requisiti per l’assoggettamento al tributo, ma che non riportano l’indicazione nel suddetto campo.
Successivamente, più precisamente entro il 30 aprile 2024, il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti, nel computo dell’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta.
Ai fini del calcolo dell’importo definitivo, rileva la data di consegna o messa a disposizione delle fatture, che deve essere sempre precedente alla fine del relativo trimestre.
Il conteggio di una fattura nel trimestre precedente e quindi l’anticipazione dell’imposta di bollo relativa alla fattura elettronica da conteggiarsi nel trimestre successivo, non configura come una violazione, nonostante generi una squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate.
Se necessario, tale squadratura dovrà essere chiarita successivamente, in sede di risposta alle comunicazioni automatiche.
Il versamento in questione andrà effettuato, alternativamente, tramite: l’apposita funzionalità presente nel servizio Web, nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate, mediante addebito sul C/C indicato; oppure Modello F24.
In questa seconda opzione, il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta di bollo è il “2521” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 1° trimestre.
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri dell’anno solare può essere posticipato in presenza di specifiche condizioni: se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del I° trimestre non supera € 5.000,00, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il II° trimestre entro il 30 settembre, in luogo del 31 maggio; se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di € 5.000,00, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il III° trimestre, entro il 2 dicembre 2024 (il 30/11 cade di sabato).
Precisiamo che, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.
In caso di mancato pagamento nei termini, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con relativo calcolo di interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo, oltreché le dovute sanzioni.
In caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell’omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono: 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni; 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.