Conto alla rovescia per la comunicazione delle erogazioni liberali relative all’anno 2023 effettuate agli Enti del Terzo Settore (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La scadenza per le comunicazioni è fissata al 4 aprile 2024. Tale termine vale esclusivamente per l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate, a favore degli organismi iscritti al Registro nazionale, nel corso del 2023.
La previsione dell’invio della comunicazione entro il 4 aprile, sposta di conseguenza, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata. È con il provvedimento del 4 marzo 2024, Prot. n. 83793 che, l’Agenzia delle Entrate fissa la data del 4 aprile per l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate nel 2023.
Il decreto delle Entrate stabilisce che gli enti tenuti all’invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al Provvedimento del 4 marzo 2024.
L’articolo 26 del Dl n. 73/2022 ha previsto che la normativa definitiva riguardante le agevolazioni fiscali riferita alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore (escluse le Onlus e le Fondazioni) fosse applicabile a partire dall’operatività del Registro unico del Terzo Settore (Runts) e non più dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
Pertanto, dopo la piena operatività del Runts e del passaggio definitivo in tale registro delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il Dm dello scorso 1° marzo, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nello stesso Runts, che ora possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili.
Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato gli obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.