I bonus edilizi non rappresentano una questione prettamente tributaria. Oltre alle opportunità offerte dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura, le detrazioni fiscali, fattispecie residuali fino a poco tempo fa nell’ambito del reddito d’impresa, oggi trovano una diffusa rappresentazione in bilancio.
Solo recentemente, con particolare riferimento ai bonus fiscali in campo edilizio, l’Amministrazione finanziaria (Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020) ha accolto l’orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19815 del 2019, Cass. n. 29164 del 2019, Cass. n. 24223 del 2020) secondo il quale, ove siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione, la detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) di una percentuale della spesa sostenuta spetti anche ai titolari di redditi d’impresa con riferimento ai fabbricati appartenenti a qualsivoglia categoria catastale, indipendentemente dalla tipologia e dall’effettiva destinazione degli immobili, purché esistenti. Superando le precedenti Risoluzioni sul tema (303/E e 340/E del 2008), l’Agenzia delle entrate, confermando che la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce ed immobili patrimonio non rileva ai fini della spettanza dell’agevolazione, ha affermato chiaramente che la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 (oggi anche per il Superbonus relativamente agli interventi agevolati sulle parti comuni degli edifici) spettino anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti. Ne consegue, pertanto, la necessità di rappresentare contabilmente il diritto alla detrazione fiscale.
Questa è la fattispecie in cui la società agisce quale committente dell’intervento/beneficiario della detrazione, sostenendo direttamente le spese relative all’intervento di recupero edilizio. Secondo l’OIC (Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali) la detrazione deve essere rappresentata sotto forma di un credito tributario classificabile quale contributo in conto impianti. In quanto tale, il contributo può essere contabilizzato direttamente a riduzione dell’investimento (metodo diretto) ovvero riscontato per tutto il periodo di ammortamento (metodo indiretto). Diversamente, qualora l’intervento sia realizzato su un immobile merce, l’agevolazione assume la natura di contributo in conto esercizio e deve essere integralmente imputato al conto economico a diretta riduzione dei costi sostenuti. In entrambi i casi, nonostante l’applicazione del principio di derivazione contabile, il contributo rilevato è escluso dalla base imponibile delle imposte dirette. La detrazione, infatti, ha la stessa natura dell’imposta che viene ridotta (Norma di comportamento AIDC n. 224 del 2023).
Secondo le indicazioni dell’OIC, salvo che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’iscrizione del credito deve avvenire applicando il criterio del costo ammortizzato.
Successivamente, è necessario determinare il tasso interno di rendimento (TIR), costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri (ovvero la detrazione spettante per ciascuna della quattro annualità di utilizzazione) derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Tale valore, che può essere facilmente determinato utilizzando un qualsiasi applicativo è necessario per ripartire il provento finanziario complessivamente realizzato lungo tutto il periodo di utilizzo della detrazione.