Con la pubblicazione, lo scorso 18 marzo 2024, della versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali, nonché del testo aggiornato del documento interpretativo OIC 11, si è andato a completare il quadro di riferimento per la redazione dei bilanci 2023.
Il documento interpretativo, in particolare, analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
L’aggiornamento del documento si è reso necessario in quanto il DM 14 settembre 2023 ha esteso la disposizione in esame, originariamente introdotta per l’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (e, quindi, in riferimento all’esercizio 2022 per i soggetti “solari”) in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, anche all’esercizio 2023, dato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi.
A ben vedere, le modifiche apportate dallo standard setter non incidono in modo sostanziale sulla disciplina (che rimane invariata rispetto allo scorso anno), ma si limitano ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel documento interpretativo.
Nel dettaglio, ove si definisce l’ambito oggettivo del regime derogatorio, il documento precisa che la deroga ex DL 73/2022 si applica sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ad esempio nel bilancio al 31 dicembre 2022 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era al 31 dicembre 2021), sia ai titoli acquistati nell’esercizio 2023 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era all’esercizio 2022).
In tale ipotesi, la società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati al costo di acquisto e non, invece, al valore risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Analogamente, ove si disciplina l’obbligo di destinazione degli utili a riserva ex art. 45 comma 3-decies del DL 73/2022 (ma la medesima disposizione è stata inserita anche nel DM 14 settembre 2023), il documento interpretativo precisa che la società che esercita la facoltà di deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nell’esercizio 2023 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era all’esercizio 2022), e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
Qualora gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva per l’ammontare così determinato, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
A tal riguardo, per completezza sembra utile ricordare che il DL 73/2022, a differenza dei precedenti regimi derogatori, prevede l’obbligo di destinazione degli utili a riserva anche per le imprese che non operano nel settore assicurativo.
Il riferimento all’esercizio 2023, in luogo del riferimento all’esercizio 2022, è stato, poi, inserito anche nell’ambito delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” (in specie ove sono forniti gli esempi numerici relativi ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio), ma senza incidere, anche in questo caso, in modo sostanziale sulla disciplina.
Tramite l’aggiornamento del documento interpretativo OIC 11 sono state, poi, recepite le modifiche normative apportate dall’art. 5 comma 3 del DL 131/2023 (conv. L. 169/2023) (c.d. decreto “Energia”).
Con tale provvedimento, è stato soppresso il periodo dell’art. 45 comma 3-octies del DL 73/2022 che stabiliva che la misura avrebbe potuto essere prorogata con decreto del MEF; parallelamente, è stato introdotto, all’art. 45 del DL 73/2022, il comma 3-undecies, che prevede la medesima possibilità di proroga con decreto ministeriale in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
Inoltre, è stato stabilito che, per le imprese assicurative, la riserva indisponibile è determinata “tenuto conto anche” dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
Si tratta di modifiche che, nel primo caso, come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dall’OIC in occasione della pubblicazione dell’aggiornamento del documento interpretativo, non determinano effetti sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC e, nel secondo caso, come osservato nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, riguardano soltanto le assicurazioni, che non rientrano nell’ambito di applicazione del documento interpretativo.
Sotto questo profilo, quindi, lo standard setter si è limitato a riportare, nel paragrafo dedicato alla normativa di riferimento, il testo del DL 73/2022, così come risultante dalle citate modifiche.