19 marzo 2024 – Trattamento fiscale del TFM in capo agli amministratori e alla società erogante

Gli amministratori delle società di capitali, oltre al compenso per l’incarico svolto, alla scadenza del relativo rapporto, hanno diritto di ricevere un’indennità per trattamento di fine mandato. Ai fini delle imposte sui redditi, il TFM riconosciuto agli amministratori (ex art. 17, c. 1, lett. c, TUIR e art. 24, c. 31, DL 201/2011): è soggetto a tassazione separata fino all’importo complessivo di un milione di euro, sempreché l’indennità risulti da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto; è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF per l’importo eccedente il milione di euro (soggetto a tassazione separata), anche se l’indennità risulta da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’art. 105, c. 4, del TUIR prevede, per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, c. 1, lett. c), d) e f) del TUIR, l’applicazione delle disposizioni stabilite dai commi 1 e 2 del medesimo art. 105. Nello specifico, ai sensi della citata lettera c), la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 50, c. 1, lett. c-bis, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società) è consentita se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in capo alla società erogante, la deducibilità per competenza degli accantonamenti al Tfm degli amministratori dovrebbe essere riconosciuta soltanto nel caso in cui le relative indennità siano previste e quantificate per iscritto da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto (sul punto si veda anche la ris. Ag. Entrate 22.05.2008 n. 211 e, in giurisprudenza, Cass. 10 luglio 2023 n. 19445). Diversamente, il Tfm sarebbe deducibile per cassa, ovvero all’atto del relativo pagamento (ris. Ag. Entrate 13.10.2017 n. 124).
Nello specifico, la “data certa” dell’indennità può essere attribuita attraverso una delle seguenti modalità: delibera dell’assemblea di nomina del consiglio di amministrazione con riconoscimento del diritto al trattamento di fine mandato; notifica rituale all’amministratore della deliberazione che gli attribuisce l’indennità; invio all’amministratore di copia della delibera mediante raccomandata in plico senza busta.
In realtà la fondatezza di questa tesi è molto dubbia. Infatti, il rinvio all’art. 17, c. 1, lett. c) del TUIR previsto dal comma 4 dell’articolo 105 del TUIR, potrebbe voler semplicemente individuare le fattispecie deducibili nell’ambito degli “Accantonamenti di quiescenza e previdenza”, ma non anche le condizioni richieste ai fini della relativa deducibilità. Inoltre, il tenore letterale della norma in esame non esclude la possibilità di considerare deducibile per competenza l’accantonamento al TFM a prescindere dalla data certa. Da questi elementi deriva che: le quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori devono ritenersi deducibili in ciascun esercizio in base alla relativa quota maturata e senza alcuna limitazione (in tal senso, tra le altre: Cass. 24848/2020; CGT II grado Piemonte, 30.01.2024 n. 36 e 37; CTR Piemonte n. 618/01/2020); l’accantonamento al TFM non deve essere determinato con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti, ovvero la retribuzione annua divisa per 13,5.