4 marzo 2024 – Superbonus solo per condomìni, persone fisiche ed enti del Terzo settore

In ottica 2024-2025, preso atto delle novità da ultimo introdotte dal DL 212/2023 convertito e dalla legge di bilancio per il 2024 (L. 213/2023), il superbonus continua a poter essere fruito, sulle spese relative agli interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020, esclusivamente da: condomìni su edifici a prevalente destinazione abitativa, per gli interventi “trainanti” e “trainati” sulle parti comuni degli edifici e dai relativi condòmini per gli interventi “trainati” sulle rispettive parti private degli edifici; persone fisiche che possiedono interamente edifici plurifamiliari composti da un numero massimo di quattro unità immobiliari “principali”, sia per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che per gli interventi sulle singole unità immobiliari che li compongono (fermo restando, relativamente a questi ultimi, il limite di due unità immobiliari di cui al comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020); enti del Terzo settore di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, per gli interventi effettuati su qualsiasi tipologia di immobili da essi posseduti o detenuti.
Con la fine del 2023 sono invece definitivamente usciti di scena gli altri soggetti di cui al comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (IACP ed “enti equivalenti” e cooperative edilizie a proprietà indivisa; oltre a società e associazioni sportive dilettantistiche, queste ultime fuori gioco già dal 30 giugno 2022), così come sono usciti definitivamente di scena gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (c.d. “villette”).
La misura del superbonus spettante, per chi è ancora “in gioco”, è quella del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025.
Uniche eccezioni, per le quali persiste il diritto di beneficiare del superbonus nella misura “originaria” del 110% anche sulle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, sono: gli interventi effettuati da enti del Terzo settore, che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale, su immobili catastalmente classificati nelle categorie B/1, B/2 e D/4, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. “superbonus 110% RSA”); gli interventi relativi a immobili a destinazione abitativa danneggiati da eventi sismici, con nesso di causalità e stato di inagibilità attestati da scheda AeDES o documento analogo, ubicati nei territori di Regioni dove era stato dichiarato lo stato di emergenza, che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. “superbonus 110% eventi sismici”).
Peraltro, queste sono due eccezioni che consentono di continuare a beneficiare del superbonus non solo nella misura del 110%, ma anche nelle forme “opzionali” dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, a prescindere dal momento in cui è stata o sarà presentata la CILA-S o il diverso titolo edilizio abilitativo.
Al di fuori di queste due eccezioni, la fruibilità del superbonus nelle predette forme “opzionali”, anziché nella forma “naturale” di detrazione scomputabile dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi in quattro quote annuali costanti, continua a essere ammessa solo per: gli interventi effettuati da IACP, cooperative edilizie e enti del Terzo settore, di cui alle lett. c, d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (fermo restando che, come si è evidenziato, per IACP e cooperative il superbonus è finito con le spese sostenute nel 2023); gli interventi effettuati da condomìni e relativi condòmini, nonché da persone fisiche che possiedono interi edifici plurifamiliari con massimo quattro unità immobiliari “principali”, per i quali la CILA-S (o, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, la richiesta di differente titolo edilizio abilitativo) risulti essere stata presentata entro e non oltre il 16 febbraio 2023.
Giova sottolineare che, una volta verificata la tempestività della presentazione della CILA-S o, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, della richiesta di differente titolo edilizio abilitativo rispetto al predetto termine finale, l’eventuale insorgenza di varianti soggettive (committente e/o impresa affidataria dei lavori) e/o oggettive (interventi) in data successiva non pregiudica la possibilità di fruire del superbonus nelle forme “opzionali”, in deroga al “blocco delle opzioni” disposto dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023.