29 febbraio 2024 – Aumento della ritenuta all’11% per i bonifici “parlanti” da domani

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto, introdotta dall’art. 25 del DL 78/2010 sin dal mese di luglio 2010, che viene applicata sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” salirà dall’8% all’11%.
Lo prevede l’art. 1 comma 88 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) e la maggior trattenuta colpirà le imprese che hanno eseguito gli interventi edilizi.
La disposizione riguarda, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
La ritenuta si applica: a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari; con obbligo di rivalsa; all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti (viene calcolata dalle banche e dalle Poste italiane spa che ricevono il bonifico agevolato, cfr. circ. ABI 30 luglio 2010 n. 19 e circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010 n. 40).
Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale “parlante”, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi la ritenuta non si applica.
Sono esonerate dall’adempimento, ad esempio, le seguenti fattispecie: acquisto di immobili ristrutturati che consente di beneficiare del c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13, p. 277 e guida Agenzia delle Entrate settembre 2014, p. 23); acquisto di case antisismiche che consente di fruire del c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (per beneficiare di tale bonus non è mai necessario che le spese per l’acquisto dell’unità immobiliare siano pagate con bonifico, nemmeno quando l’acquirente è un soggetto non esercente attività di impresa che individua il momento di sostenimento delle spese sulla base del principio di cassa; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020 n. 5, ma lo si poteva anche evincere dal provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057, § 1.5); spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione; pagamento di oneri di urbanizzazione; pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi; pagamento delle tasse comunali (es. TOSAP); acquisto di mobili ed elettrodomestici al fine di beneficiare del c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (per beneficiare di tale bonus le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale – effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio –, oppure mediante carte di credito o carte di debito; circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013, § 3.5); pagamento di interventi per la “sistemazione a verde” e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che consentono di beneficiare del c.d. “bonus verde”, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017 (per poter beneficiare dell’agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante bonifico, bancomat o carte di credito).