La disciplina del concordato preventivo biennale disegnata dal DLgs. 13/2024 individua le situazioni che consentono l’accesso al nuovo istituto e quelle (numerose) che invece lo rendono inapplicabile.
In linea generale, vi sono situazioni che portano: al mancato accesso al concordato (cause di esclusione); alla cessazione del concordato, a partire dall’anno in cui tali situazioni si verificano (cause di cessazione); alla decadenza dal concordato per entrambi i periodi di imposta (cause di decadenza).
Le tre tipologie sopra citate sono, in linea generale, tra loro indipendenti; tuttavia, le cause di esclusione possono tramutarsi in cause di decadenza a seconda del momento in cui le relative fattispecie si verificano.
Si ipotizzi, ad esempio, un contribuente che applica gli ISA e che intende aderire al concordato preventivo relativamente al biennio 2024-2025; per tale soggetto, la condanna per un reato tributario commesso nel triennio 2021-2023 costituisce: una causa di esclusione dal concordato, se la relativa sentenza interviene entro il 15 ottobre 2024 (termine ultimo per accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate), per effetto di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lett. b) del DLgs. 13/2024; in tal caso non è possibile accedere al concordato fin dall’inizio; una causa di decadenza dal concordato, se la relativa sentenza interviene successivamente all’adesione, per effetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 1 lett. d) del DLgs. 13/2024; il concretizzarsi della causa di decadenza porta alla disapplicazione dell’istituto sia per il 2024 che per il 2025.
Rispetto a questa fattispecie è opportuno rilevare come l’art. 11 comma 1 lett. b) del DLgs. 13/2024 faccia genericamente riferimento alla “condanna per uno dei reati” previsti dal DLgs. 74/2000, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.; non è quindi chiaro se per l’attivazione della causa di esclusione/decadenza sia necessaria una condanna definitiva oppure se sia sufficiente una condanna anche solo in primo grado. In merito, si tenga conto che: da un lato, solitamente la necessità dell’irrevocabilità della sentenza viene segnalata in modo puntuale del legislatore; si pensi, ad esempio, all’art. 10 comma 2 del medesimo DLgs. 13/2024, che ai fini dell’individuazione dei debiti tributari e contributivi ai fini dell’accesso al concordato menziona quelli “definitivamente accertati con sentenza irrevocabile”; dall’altro lato, bloccare l’accesso al concordato preventivo biennale in presenza di una sentenza di primo grado sottoposta a impugnazione sembrerebbe eccessivamente penalizzante per il contribuente.
Considerata la delicatezza della questione, sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali in merito, anche tenendo conto del fatto che la causa di esclusione/decadenza in oggetto va coordinata con quanto previsto dall’art. 22 comma 2 lett. a) del DLgs. 13/2024, secondo cui costituisce una violazione di non lieve entità (con relativa decadenza dal concordato) la semplice constatazione di violazioni che integrano le fattispecie penali di cui al DLgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto.
Per quanto sopra, si osserva che, relativamente al biennio 2024-2025: la condanna per un reato tributario commesso nel triennio 2021-2023 integra una causa di esclusione o di decadenza, a seconda del momento in cui la sentenza viene pronunciata; la constatazione, in costanza di concordato, di violazioni che integrano reati tributari relativamente al triennio 2021-2023 o ai periodi di efficacia del concordato (2024 e 2025) costituisce una causa di decadenza.
In linea teorica, la trasformazione in causa di decadenza interviene anche per la causa di esclusione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024), nel particolare caso in cui il contribuente aderisca al concordato preventivo e non presenti la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 o la presenti oltre 90 giorni dalla scadenza del termine (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, fermo restando l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, per effetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 7 del DPR 322/98).
Si tratta di una fattispecie che non dovrebbe verificarsi con frequenza nel 2024, tenuto conto del fatto che il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023, fissato al 15 ottobre 2024, coincide con quello per l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Un ulteriore aspetto di cui tenere conto, sia ai fini dell’accesso che della permanenza nel regime di concordato, è costituto dall’assenza di debiti tributari con riferimento al periodo di imposta 2023, richiesta dall’art. 10 comma 2 del DLgs. 13/2024; tale condizione, infatti, deve essere rispettata sia in fase di accesso che in costanza di concordato.