27 febbraio 2024 – Modelli REDDITI 2024 con codici “interpello” nei prospetti delle società di comodo

Le modifiche all’art. 11 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), apportate nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale dall’art. 1 comma 1 lett. n) del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219, hanno comportato il venir meno, fatti salvi casi specifici, della possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, prima disciplinato dalla lett. b) del citato art. 11.
La disposizione riguardava la possibilità di interpellare l’Amministrazione finanziaria circa “la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti”.
In tale contesto si collocava l’interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina delle società non operative; l’art. 30 comma 4-bis della L. 724/94 dispone, infatti, che in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA, la società interessata dalla disciplina delle società di comodo possa interpellare l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000.
Si tratta, tuttavia, di un richiamo normativo ormai superato, posto che la lett. b) non disciplina più il c.d. interpello probatorio, ora disciplinato dalla lett. e), bensì quello qualificatorio. Il richiamo normativo dovrebbe quindi essere aggiornato.
Va però considerato che il modificato art. 11 comma 2 della L. 212/2000 riserva il nuovo interpello probatorio di cui alla lett. e) ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015) e ai soggetti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015).
In altre parole, fatti salvi i casi sopra menzionati, non è più prevista la possibilità, per la generalità dei soggetti, di presentare l’interpello probatorio per evitare gli effetti penalizzanti della disciplina delle società di comodo.
Le modifiche, in assenza di decorrenze specifiche, sono entrate in vigore il 18 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 219/2023) e dovrebbero quindi riguardare gli interpelli da presentare a partire da tale data, relativi al periodo di imposta 2023.
A dispetto del quadro normativo illustrato, i prospetti relativi alle società non operative dei modelli REDDITI 2024 (bozze aggiornate al 1° febbraio 2024) continuano a recare, come in precedenza, le apposite caselle volte ad accogliere le indicazioni legate alla presentazione o meno dell’interpello (caselle “Imposte sul reddito”, “IRAP” e “IVA”), da compilare con i codici “1” (accoglimento dell’istanza per la disapplicazione), “2” (mancata presentazione dell’istanza) e “3” (presentazione dell’istanza e ricezione di risposta negativa).
Si ricorda infatti che l’art. 30 comma 4-quater del DLgs. 724/94, anch’esso non toccato da modifiche normative, stabilisce che il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni oggettive di disapplicazione della disciplina delle società di comodo ma non ha presentato l’istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Sotto il profilo operativo, in assenza di cause di esclusione o disapplicazione, le società che non superano il test dei ricavi ma che “auto-disapplicano” le penalizzazioni perché ritengono sussistenti le relative condizioni oggettive dovrebbero, quindi, continuare a indicare il codice “2” nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Il resto del prospetto, in tal modo, non verrebbe compilato.
Va detto che, nel nuovo contesto normativo, i codici “1” e “3”, legati alla presentazione dell’interpello, non sono più utilizzabili dalla generalità dei soggetti; è quindi ipotizzabile che gli stessi siano comunque previsti dalle nuove istruzioni a beneficio dei soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo e avranno quindi un’applicazione residuale, posto che difficilmente soggetti del genere non possono far valere cause di esclusione automatica.
Da ultimo, va rilevato che la L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) ha disposto la revisione della disciplina delle società non operative mediante l’individuazione di nuovi parametri che consentano di qualificare le società senza impresa e la rideterminazione delle cause di esclusione.
L’“auto-disapplicazione” continua però a valere per il periodo di imposta 2023 nelle more della suddetta riforma che dovrebbe ampliare le situazioni di disapplicazione normativamente previste.