26 febbraio 2024 – Indeducibilità dell’IMU dall’Irap: la conferma della Corte costituzionale

Stop della Corte costituzionale alla deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. L’imposta municipale propria non può essere considerata in deduzione per il computo dell’Irap. Non può quindi essere esteso il giudicato già dato ai fini IRES. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 21/2024.
La sentenza negativa ha rilevato come IRES e IRAP sono imposte diverse e la circostanza spiegherebbe le ragioni dell’ultima pronuncia.
Il problema trae origine dalla precedente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il testo dell’articolo 14, comma 1 del D.lgs. n. 23/2011 che prevedeva l’integrale indeducibilità dall’IRES dell’IMU pagata dalle imprese sui beni immobili strumentali. Secondo la Consulta si tratta di un costo che si sostanzia in un ordinario fattore della produzione “a cui l’imprenditore non può sottrarsi”. Tale circostanza determina la deducibilità del costo.
Il precedente della Consulta ha indotto i giudici di merito ad ipotizzare l’estensione del giudicato IRES anche ai fini dell’IRAP, ma la Corte costituzionale si è espressa negativamente.
La pronuncia negativa ha rilevato come l’imposta regionale sulle attività produttive sia un tributo i cui presupposti e i meccanismi applicativi sono sostanzialmente diversi da quelli relativi all’IRES. Secondo quanto affermato dalla Consulta, l’Irap è stata applicata su “un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione”.
La Corte costituzionale ha ripercorso, nell’argomentare la decisione negativa, la disciplina posta a fondamento della determinazione del tributo. A tal proposito, è stato osservato come secondo quanto previsto dalla disciplina originaria del tributo non fossero deducibili i costi del personale dipendente. Sussiste quindi “una radicale differenza rispetto a quanto avviene per la determinazione della base imponibile IRES, dove, in base al principio di inerenza, tale esclusione non sarebbe concepibile”.
L’imposta regionale “trova quindi la sua specifica giustificazione nella manifestazione di una capacità produttiva derivante dal potere di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione”. Per tale ragione l’Irap può arrivare a “poter colpire anche attività in perdita, purché si sia generato un valore aggiunto riferibile alle attività autonomamente organizzate”.
La stessa sentenza non ha nemmeno accolto le questioni di legittimità riguardanti la deducibilità parziale dell’IMU dall’Imposta sui redditi delle Società in vigore fino al 2019. In questo caso la “partita” non è ancora chiusa definitivamente in quanto la Consulta ha rilevato l’assenza di motivazioni.
Per il momento i contribuenti non potranno ottenere alcun rimborso parziale delle imposte sui redditi con riferimento agli anni dal 2013 al 2021, cioè i periodi di imposta durante i quali è stata considerata in deduzione solo una quota dell’IMU pagata sugli immobili strumentali posseduti. La Corte costituzionale ha così difeso la diversità della deducibilità parziale rispetto a quella integrale. La questione è stata affrontata in passato con la sentenza n. 262/2020 ritenendo comunque ammissibile il percorso del legislatore di graduale deducibilità prima di pervenire alla deducibilità integrale del tributo. Secondo i giudici nessuna argomentazione dei giudici remittenti riesce a superare questo punto. La sentenza desta qualche perplessità in quanto il percorso di graduale deducibilità intrapreso dal legislatore è durato circa un decennio violando per un lungo lasso di tempo il principio della capacità contributiva.