La riapertura dei termini di pagamento della rottamazione quater, differiti al 15 marzo, porta con sé anche la scadenza della terza rata. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, la legge di conversione del Milleproroghe è solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta. Una delle novità introdotte riguarda la rimessione in termini dei soggetti che hanno saltato le prime due rate della rottamazione quater, originariamente in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Tali scadenze sono state una prima volta differite al 18 dicembre 2023, senza possibilità di fruire dei cinque giorni di ritardo tollerato. Per effetto della disciplina in commento, la scadenza è stata ulteriormente posticipata al 15 marzo, che in realtà diventa il 20 marzo in conseguenza della espressa applicabilità dei cinque giorni di ritardo, valevoli a regime per la totalità delle rate ordinarie della definizione agevolata.
A fine febbraio era in scadenza la prima quota del 2024 della rottamazione. Ne derivava che, in assenza di correttivi, i contribuenti avrebbero dovuto pagare la terza rata prima della nuova scadenza delle prime due. Per evitare questo inconveniente, la legge di conversione ha pertanto posticipato anche la scadenza della rata di febbraio. In definitiva, la situazione che si è venuta a creare è che, allo stato attuale, non è ancora scaduta nessuna rata della rottamazione quater. Va tuttavia precisato che non vi è stata alcuna riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria. Questo significa che i soggetti che possono fruire di tale novità legislativa sono solo quelli che hanno trasmesso l’istanza di definizione agevolata entro il mese di settembre 2023.
Con la scadenza della prima rata, inoltre, le dilazioni pregresse con l’agente della riscossione, pendenti alla data di trasmissione dell’istanza di rottamazione, sono revocate ope legis, anche se il debitore non versa l’importo del piano dei pagamenti connesso con la sanatoria. Pertanto, al 20 marzo, nuovo termine di scadenza della prima rata, si verificherà il suddetto effetto estintivo delle rateazioni pregresse.
Vale segnalare che se, nelle more delle duplici riaperture dei termini, il debitore fosse stato raggiunto da un atto di recupero forzoso dell’agente della riscossione, come una intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o un preavviso di iscrizione ipotecaria, per non aver onorato la scadenza di legge, questi ben potrà chiedere il blocco immediato delle procedure di recupero, quantomeno fino al 20 marzo prossimo. Per ottenere tale moratoria, inoltre, non occorre che il debitore si affretti a pagare la prima rata della rottamazione quater, poiché si tratta di un effetto legale della pendenza della sanatoria. È chiaro però che se al 20 marzo il soggetto interessato non riesce a pagare l’intera maxi rata della definizione agevolata allora si decade irreversibilmente dalla procedura agevolata. Di conseguenza, si ricorda, si ripristina il debito originario, comprensivo di sanzioni, aggio e interessi.