15 febbraio 2024 – Dal 2024 l’ACE è abrogata

Nell’ambito del D.Lgs. n. 216/2023, attuativo delle disposizioni della Riforma fiscale contenute nella Legge n. 111/2023 in materia di revisione delle aliquote IRPEF e altre misure in tema di imposte dirette, è stata disposta la soppressione dell’ACE, ossia dell’agevolazione introdotta dal DL n. 201/2011 al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese riconosciuta, sotto forma di deduzione dal reddito complessivo netto, per un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio.
L’abrogazione di tale beneficio dovrebbe essere mitigata, sia pure limitatamente al 2024, dall’introduzione della super deduzione in presenza di nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, in attesa tra l’altro, come disposto dall’art. 4 del citato Decreto, “della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Circolare 6.2.2024, n. 2/E destinata a fornire agli Uffici le istruzioni operative “per garantire l’uniformità di azione” in merito alle predette novità, ha esaminato anche la disposizione recante l’abrogazione dell’ACE.
Come disposto espressamente dall’art. 5 del citato D.Lgs. n. 216/2023 “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023”.
Per effetto di tale previsione, dal 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non è possibile determinare l’ACE sulla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi a partire da tale anno.
Il mod. REDDITI 2024 relativo al 2023 rappresenta quindi l’ultima dichiarazione nella quale è possibile determinare l’agevolazione sulla base della variazione del capitale proprio intervenuta fino al 31/12/2023.
Come sopra accennato, l’ACE è usufruibile tramite una deduzione dal reddito. La stessa non può eccedere, nel periodo d’imposta di riferimento, il reddito complessivo netto (reddito al netto delle perdite pregresse). L’eventuale eccedenza può essere alternativamente: riportata ai periodi d’imposta successivi; “trasformata” in un credito d’imposta, ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabile in compensazione nel mod. IRAP.
Ancorché dal 2024 l’ACE sia abrogata, il Legislatore ha riconosciuto la possibilità di conservare l’agevolazione “maturata” entro il 2023 (ACE 2023 + eventuali eccedenze pregresse) e non utilizzata in quanto eccedente il reddito 2023.
Infatti, per effetto di quanto stabilito dal citato art. 5, l’ACE eccedente il reddito complessivo netto 2023 (non trasformata in credito IRAP) potrà essere riportata ai periodi d’imposta successivi; il riporto è consentito, come evidenziato nella citata Circolare n. 2/E “senza alcun limite quantitativo e temporale”.
In merito, la stessa Agenzia, nel Comunicato stampa 6.2.2024, ha evidenziato che “il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive”.