La riapertura dei termini delle rate non pagate della rottamazione quater, in corso di approvazione con la legge di conversione del Milleproroghe, priva immediatamente di validità le azioni esecutive eventualmente intraprese medio tempore dall’agente della riscossione.
Con la conversione del Milleproroghe (Dl 215/2023) vengono rimessi in termini i debitori che non hanno pagato la maxi rata della rottamazione quater, scaduta lo scorso 18 dicembre. Nel contempo, viene differita anche la rata in scadenza a fine febbraio. Per effetto di questo intervento, tutti gli interessati hanno tempo sino al 15 marzo prossimo per pagare le quote della definizione agevolata degli affidamenti ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che nel piano dei pagamenti originario erano in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 nonché il 28 febbraio 2024. Va da ultimo segnalato che, diversamente dalla precedente riapertura dei termini fissata al 18 dicembre scorso, l’attuale differimento prevede la tolleranza del lieve ritardo di 5 giorni nel versamento del dovuto. In sostanza, questo significa che si potrà provvedere al saldo entro il 20 marzo prossimo.
I soggetti che avessero già pagato in ritardo rispetto alle scadenze precedenti non dovranno fare nulla, perché si ritroveranno automaticamente in regola.
È inoltre possibile che, in attesa della pubblicazione di questa ennesima riapertura, il debitore decaduto sia stato già raggiunto dalle azioni di recupero coattivo dell’agente della riscossione. Si pensi ad esempio ai contribuenti che avessero saltato il pagamento in scadenza al 18 dicembre 2023 e che pertanto avessero ricevuto, ad esempio, un preavviso di fermo dei veicoli o un preavviso di iscrizione ipotecaria. Non è superfluo ricordare che in base alle regole della rottamazione – sempre identiche in tutte le edizioni della sanatoria – è sufficiente ritardare anche una sola delle quote dovute del piano dei pagamenti per decadere dalla definizione agevolata. In tale eventualità, una volta che la rimessione in termini viene pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», il debitore viene immediatamente “reinserito” nella rottamazione quater, poiché la nuova scadenza delle rate omesse diventa per l’appunto il 20 marzo. Ne deriva che, sino ad allora, l’agente della riscossione non potrà né iniziare né proseguire qualunque azione di recupero, senza che vi sia necessità che il debitore si affretti a pagare in anticipo rispetto a quest’ultima data.
Sarà comunque opportuno per il debitore trasmettere una pec all’agente della riscossione, in risposta agli atti già notificati da quest’ultimo, segnalando per l’appunto la novità legislativa e invitandolo a non dare seguito ad alcuna azione, quantomeno sino al 20 marzo prossimo.
Da ultimo, si ricorda che il pagamento delle quote scadute dovrà avvenire senza maggiorazione di sorta, in misura corrispondente all’importo stabilito nel piano iniziale.
Le scadenze successive riferite al 2024 restano fissate al 31 maggio, al 31 luglio e al 30 novembre.