Il 29 febbraio 2024 scade il termine per comunicare i dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2023, avvalendosi del modello di comunicazione LIPE.
Al fine di ridurre gli adempimenti, in alternativa all’invio del modello LIPE per il quarto trimestre, è data la possibilità di anticipare la dichiarazione IVA riferita al 2023, presentandola entro la suddetta data del 29 febbraio 2024, comprensiva del quadro VP. Tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010.
In via ordinaria, invece, per presentare la dichiarazione IVA relativa al 2023 rimane fermo il termine del 30 aprile 2024.
La presentazione dei dati delle liquidazioni del quarto trimestre nell’ambito della dichiarazione IVA annuale avviene compilando il quadro VP del modello, che ha contenuto analogo all’omonimo quadro della comunicazione delle liquidazioni, salvo alcuni dettagli.
In particolare, è assente il rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”), riservato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), poiché il rigo non deve essere compilato per il quarto trimestre di ciascun anno.
È, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti indicati nel quadro VP per il quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.
Se la dichiarazione IVA è presentata entro il 29 febbraio, è sufficiente correggere i dati nel quadro VP.
Se, invece, la dichiarazione IVA viene presentata oltre il mese di febbraio, deve essere compilato il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), indicando tutti i dati richiesti nel quadro, inclusi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione, anche se questi ultimi sono già stati indicati nel quadro VP della dichiarazione.
Si rammenta che la comunicazione dei dati delle liquidazioni è un adempimento che riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.
Ne sono esentati soltanto coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Ad esempio, sono esclusi dalla comunicazione coloro che registrano solamente operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile (soltanto una delle quali determinerebbe il venire meno della condizione di esonero).
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva) e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.
L’obbligo di invio della comunicazione però sussiste, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Tra coloro che non sono tenuti alla presentazione del modello LIPE vi sono i soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014).
L’adozione dello speciale regime esclude l’adempimento anche qualora tali soggetti abbiano effettuato operazioni passive sottoposte al meccanismo del reverse charge, per le quali sono debitori dell’imposta.
L’art. 1 comma 60 della L. 190/2014 prescrive l’obbligo di versamento del tributo, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Non sono, però, previste ulteriori deroghe rispetto al generalizzato esonero “da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti” (art. 1 comma 59 della L. 190/2014).
Come chiarito nella recente circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 4.5), infatti, non deve essere presentato il modello LIPE “per indicare l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario”.
Se, invece, nel corso dell’anno il soggetto esce dal regime forfetario, la comunicazione delle liquidazioni periodiche è dovuta a partire dalla prima operazione in virtù della quale si è verificata l’uscita dal regime, con conseguente applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA.