Il 16 febbraio 2024 scade il termine per il versamento del premio di autoliquidazione 2023/2024 in un’unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale (nonché dei contributi associativi in un’unica soluzione), mentre il prossimo 29 febbraio scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023.
Le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2023/2024 sono state diffuse il 27 dicembre 2023 dall’Istituto assicuratore che, con l’occasione, ha riepilogato le riduzioni contributive e le scadenze, nonché le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Riguardo al versamento del premio di autoliquidazione, si ricorda che questo può essere pagato in un’unica soluzione (entro il prossimo 16 febbraio) o in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 fissato dal Ministero dell’Economia e delle finanze (nota INAIL 9 gennaio 2024).
Sempre entro la predetta data del 16 febbraio 2024, i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023), dovranno inviare all’INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (cfr. art. 28 comma 6 del DPR 1124/1965) utilizzando il servizio “Riduzione Presunto”.
Come anticipato in premessa, inoltre, entro la data del 29 febbraio i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è il 902024.
Le istruzioni operative dello scorso 27 dicembre riepilogano anche le riduzioni applicabili al premio assicurativo, ossia: la riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari; gli sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera; lo sgravio per il Registro internazionale; gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo; la riduzione per le imprese artigiane; la riduzione per Campione d’Italia; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
Con specifico riguardo alle ipotesi di riduzione del premio per le imprese artigiane, si ricorda che l’agevolazione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per la regolazione 2023 la riduzione si applica nella misura del 4,99% e sono ammesse le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal DLgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2021/2022 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022, inviata entro il 28 febbraio 2023. Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2023 Agevolazioni” con il codice 127.
Invece, l’applicazione della riduzione alla regolazione 2024, per l’autoliquidazione 2024/2025, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023 da presentare entro il 29 febbraio 2024.