Con la norma di comportamento n. 224 l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, nell’ambito del reddito d’impresa, delle c.d. “detrazioni edilizie”.
In particolare, è stato affermato che le detrazioni d’imposta concesse all’impresa a fronte di spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile IRES e IRAP.
A tal fine, sono irrilevanti sia la destinazione, quale bene strumentale o bene merce, dell’immobile al quale le detrazioni afferiscono, sia le modalità di rilevazione contabile.
La questione ha un rilevante interesse professionale, alla luce dell’elevato numero di interventi realizzati, nonché dei cospicui importi in gioco.
Per inquadrare la tematica, si ricorda che, dal punto di vista contabile, il documento OIC agosto 2021 ha assimilato le agevolazioni in esame (a prescindere dal fatto che l’impresa committente fruisca direttamente del beneficio fiscale oppure opti per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, oppure ceda la detrazione) a un contributo in conto impianti, ove gli interventi siano realizzati su beni iscritti tra le immobilizzazioni, oppure ad un contributo in conto esercizio, ove riguardi interventi su beni iscritti tra le rimanenze di magazzino.
Sotto il profilo tributario, le norme istitutive delle detrazioni in esame non ne prevedono espressamente (a differenza di quanto accade generalmente per le agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta) l’irrilevanza fiscale ai fini IRES.
Al riguardo, non sono stati forniti chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In assenza di una disposizione esentativa, ove le agevolazioni siano contabilizzate come contributi, come previsto dal documento OIC agosto 2021, dovrebbero concorrere a formare il reddito d’impresa “per derivazione” ex art. 83 del TUIR.
Questa è l’impostazione che sembra maggiormente condivisa, anche se sono state prospettate soluzioni meno rigorose.
In particolare, secondo alcuni Autori, che richiamano, a tal fine, la risposta a interpello DRE Piemonte n. 901-445/2020, le detrazioni edilizie non dovrebbero essere imponibili, in quanto, da un lato, sono finalizzate a ridurre il carico fiscale e, dall’altro lato, la tassazione non dovrebbe essere influenzata dalle modalità di contabilizzazione.
In questo contesto si inserisce la norma di comportamento pubblicata ieri.
Ad avviso dell’AIDC, la classificazione e la qualificazione contabile (in termini di contributo) delle agevolazioni in esame previste dall’OIC non ne muterebbero la natura tributaria di “detrazione d’imposta”, ovvero di rettifica delle imposte sui redditi.
Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, diversamente dai crediti tributari, la detrazione d’imposta può essere fruita in ciascun periodo d’imposta dall’impresa committente solo se (e nella misura in cui) l’imposta lorda è sufficientemente capiente. L’eventuale eccedenza non è, infatti, riportabile agli esercizi successivi e va perduta.
Secondo la norma di comportamento, concretizzandosi in una riduzione dell’imposta alla quale afferisce, la “detrazione d’imposta” assumerebbe la stessa natura dell’imposta che viene ridotta.
Nella specie, trattandosi della rettifica di un’imposta indeducibile ai sensi dell’art. 99 del TUIR, il relativo importo non sarebbe imponibile ai fini delle imposte sui redditi, a prescindere dall’utilizzo che ne viene fatto successivamente.
Peraltro, sempre secondo l’Associazione, una diversa soluzione avrebbe l’effetto asistematico di rendere imponibile una detrazione d’imposta e, quindi, di ridimensionare l’entità dell’agevolazione (a tal fine viene richiamata, seppur formulata in un contesto diverso da quello del reddito d’impresa, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 204/2021).
Dall’irrilevanza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito, l’AIDC fa, poi, derivare l’irrilevanza fiscale anche ai fini IRAP, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DLgs. n. 446/97, il quale dispone che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi “correlati a costi indeducibili”.
In conseguenza di quanto riportato, la norma di comportamento ritiene che, a prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile o dalle modalità di utilizzo delle agevolazioni in esame, la “detrazione d’imposta” non produca effetti sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono.