18 gennaio 2024 – Novità in arrivo per bilanci abbreviati e micro

Per le imprese di minori dimensioni, che rappresentano la gran parte del nostro sistema produttivo, le regole di redazione del bilancio potrebbero, a breve, subire significative modifiche, anche al fine di ottenere una maggiore semplificazione degli adempimenti cui sono oggi tenute. I segnali in tal senso sono molteplici.
Nel marzo 2023 l’OIC ha avviato un progetto per standard contabili “adeguati” alle imprese di minori dimensioni, con particolare riferimento alle micro imprese e a quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, che rappresentano il 95% delle società italiane.
Si tratta delle medesime imprese per le quali la direttiva n. 2023/2775/Ue, entrata in vigore il 24 dicembre 2023, ha modificato i criteri dimensionali contenuti nella direttiva n. 2013/34/Ue, a seguito dei processi inflazionistici registrati negli ultimi anni. Si fa riferimento ai limiti relativi al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, limiti che in verità riguardano anche le medie imprese, categoria tuttavia non ancora introdotta nel nostro ordinamento.
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva 2023/2775/Ue entro il 24 dicembre 2024 e le relative previsioni dovranno applicarsi ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 (con possibilità di applicazione anticipata).
Il semplice innalzamento delle soglie che definiscono le suddette imprese avrà l’effetto di estendere le semplificazioni nella redazione del bilancio già esistenti a un maggior numero di soggetti.
In siffatto scenario dovrebbe “innestarsi” l’attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), che, all’art. 9 comma 1 lett. d), richiede, al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”.
Si tratta di un criterio direttivo che, a ben vedere, potrebbe modificare anche in modo significativo l’assetto vigente. Per intanto, si potrebbe prendere atto, in un contesto economico come quello del nostro Paese, della necessità di introdurre (nel Codice civile) la categoria delle medie imprese, recependo quanto consentito dalla direttiva n. 2013/34/Ue.
L’introduzione di una nuova categoria dimensionale dovrebbe, tuttavia, rappresentare solo un primo passo; ciò che va introdotto è una reale semplificazione delle regole di redazione del bilancio di tutte le imprese di minori dimensioni, semplificazione che deve trovare spazio in via normativa nel Codice civile, ma che dovrà essere accompagnata da una adeguata revisione dei principi contabili OIC.
Una semplificazione, ad esempio, potrebbe riguardare l’introduzione della facoltà, per tutte le categorie dimensionali sopra indicate, incluse le medie imprese, di esonero dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dall’obbligo di considerare il fattore temporale nella valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti, facoltà già esistente per le micro imprese.
L’intervento più significativo dovrebbe però essere realizzato proprio per queste ultime imprese, facendo “perno” sull’incipit della L. n. 111/2023 al criterio direttivo della semplificazione e razionalizzazione della disciplina del codice civile, cioè “garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.
Se davvero si intende attenuare il doppio binario per le micro imprese, occorre valutare l’eliminazione del principio di rappresentazione sostanziale.
Ricordiamo che oggi le micro imprese sono tenute all’osservanza del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, pur beneficiando di alcune semplificazioni, ma ai fini fiscali non possono applicare la c.d. derivazione rafforzata. Si trovano, quindi, a dover gestire una divergenza fra valori civili e valori fiscali, con oneri di gestione oltremodo sproporzionati rispetto alle loro dimensioni.
Tale doppio binario si produce soprattutto in sede di individuazione dell’esercizio di competenza fiscale, posto che le micro imprese applicano l’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pone prevalentemente riferimento alle risultanze giuridico-formali (anziché a quelle sostanziali).
L’eliminazione del principio di rappresentazione sostanziale per questi soggetti avvicinerebbe le regole di predisposizione del bilancio a quelle oggi previste per la determinazione del reddito d’impresa, così da eliminare il doppio binario. In altri termini, è auspicabile che si attivi un sistema che consenta, alle micro imprese, il riconoscimento “automatico” delle regole, fortemente semplificate, di redazione del bilancio ai fini IRES. Per intendersi, se, ai fini del bilancio, la cessione di un bene mobile venisse considerata tale all’atto della consegna, senza dover verificare il trasferimento dei rischi e dei benefici, tale regola contabile sarebbe perfettamente in linea con le regole fiscali dell’art. 109 comma 2 del TUIR e nessun doppio binario andrebbe gestito.
Ovviamente alle micro imprese che optassero per la redazione di un bilancio di “categoria superiore” (abbreviato, da medie imprese o da impresa ordinaria) andrebbe garantita l’applicazione, dal punto di vista fiscale, della derivazione rafforzata, sempre al fine di evitare un oneroso doppio binario civile/fiscale.